Cassazione Civile, Ordinanza n. 05807/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di liquidazione presentata da un difensore d’ufficio per l’attività svolta in un procedimento penale conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per venir meno della condizione di procedibilità. Il magistrato aveva liquidato solo i compensi per la fase di studio e per la fase decisoria, applicando la riduzione di un terzo prevista per il patrocinio/difesa a spese dello Stato, e aveva quindi condannato il Ministero al pagamento di una somma complessiva inferiore a quella richiesta. L’avvocata aveva opposto il decreto chiedendo anche il compenso per la fase introduttiva e per quella istruttoria, oltre al rimborso forfettario e alle spese vive documentate. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo che l’attività svolta in due sole udienze, senza prove testimoniali e senza veri atti introduttivi o istruttori, fosse sostanzialmente riconducibile alla sola fase decisionale; aveva inoltre negato il rimborso di spese vive ritenute esigue pur documentate. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme sulla liquidazione del compenso del difensore e omessa/insufficiente motivazione per non avere il giudice acquisito il fascicolo e gli atti necessari a valutare quantità e qualità dell’attività difensiva, insistendo sul riconoscimento della fase introduttiva e sulla spettanza del rimborso delle spese vive documentate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente al mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva, rilevando che, alla luce dell’esemplificazione contenuta nel d.m. n. 55 del 2014, quella fase andava riconosciuta. Ha invece escluso il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che non emergessero attività istruttorie tali da giustificarlo. Ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che il Tribunale non poteva negare il rimborso di spese vive che aveva espressamente dato atto essere documentate, perché ciò integra un contrasto motivazionale irriducibile. Ne è seguita la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
nel giudizio di opposizione il giudice deve richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione
art. 12, comma 3, d.m. n. 55 del 2014
la fase introduttiva va riconosciuta in base alle attività tipizzate dalla norma; la fase istruttoria richiede invece attività istruttorie effettive
artt. 1 e 2, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
richiamati come norme che disciplinano la quantificazione del compenso e il rimborso delle spese
art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002
consente la riduzione di un terzo delle spettanze nel caso considerato
Cass., sez. un., n. 8038/2018
richiamata per affermare che una motivazione che neghi il rimborso di spese documentate, pur dandone atto, è affetta da contrasto irriducibile
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi del difensore, il giudice deve porre rimedio all’eventuale insufficienza istruttoria acquisendo gli atti e le informazioni necessarie quando la valutazione del compenso dipenda dalla concreta attività svolta.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase introduttiva va riconosciuta quando risultino espletate le attività tipizzate dal parametro tariffario, anche se l’attività complessiva sia stata contenuta e si sia svolta in poche udienze.
- La fase istruttoria non può essere riconosciuta in via automatica: occorre che emergano vere attività istruttorie, non essendo sufficiente la mera presenza a udienze o lo svolgimento di attività interlocutoria.
- Il rimborso delle spese vive documentate non può essere negato per il solo fatto che l’importo sia modesto; un diniego in presenza di documentazione integra una motivazione incompatibile con gli accertamenti compiuti.
- Quando la motivazione riconosce un fatto costitutivo del diritto alla rifusione delle spese e poi nega il relativo pagamento senza una coerente giustificazione, la decisione è viziata da contrasto irriducibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →