Cassazione Penale, Sentenza n. 15087/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza d'appello che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Si allegava violazione dell'art. 274 c.p.p. per carenza di motivazione: il Tribunale avrebbe semplicemente richiamato i fatti contestati senza svolgere una prognosi adeguata circa l'attualità del pericolo di recidiva, omettendo di considerare gli effetti del tempo trascorso (fatti del 2021 e circa 3 anni e 6 mesi di custodia) e l'assoluzione in appello dal reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Si denunciava quindi il mancato superamento della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., nonché l'assenza di una valutazione concreta sulla personalità, sulle modalità della condotta e sul contesto socio-ambientale che giustificasse la permanenza della misura carceraria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure muovendo da due assunti: (a) il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica di rispetto delle norme e della logicità della motivazione, non a una rinnovata valutazione dei fatti; (b) il Tribunale di merito ha adeguatamente applicato il regime presuntivo dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e ha valutato anche l'assoluzione per 416-bis e il tempo decorso. La decisione di mantenere la custodia in carcere è stata motivata dalla rilevante capacità criminale dell'imputato, dal ruolo e dalla professionalità nell'ambito del sodalizio (cosca Pesce), dalla sua abilità a superare difficoltà operative e reinvestire risorse, nonché dalla persistenza di contatti e radicamento nel territorio di operatività del sodalizio, che avrebbero reso inefficaci anche gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale
L'attualita' del pericolo richiede una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, sulle modalita' del fatto e sulle sue concrete condizioni di vita; non e' necessaria la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma la valutazione deve essere ancorata ad elementi concreti che rendano probabile una reiterazione prossima
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
doppio regime presuntivo con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Per le fattispecie associative in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di attualita' delle esigenze cautelari; tale presunzione puo' essere superata ma solo mediante motivazione convincente che valuti tempo trascorso, assoluzioni o cessazione dell'operativita' del sodalizio, personalita' e contesto; la mera dissoluzione o il tempo trascorso non sono automaticamente risolutivi
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul regime sanzionatorio per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'esistenza della fattispecie e delle aggravanti rileva ai fini dell'applicazione del regime presuntivo ex art. 275, comma 3, c.p.p.; l'esclusione di aggravanti riduce la pena ma non impone automaticamente la revoca della misura cautelare
Reato associativo di tipo mafioso; l'assoluzione per tale reato incide sulla valutazione della gravita' indiziaria e sul trattamento sanzionatorio ma non determina di per sé il superamento della presunzione di pericolosita' attuale se permangono altri elementi di pericolo
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione alle esigenze di sintesi richieste per la motivazione del ricorso; qui la Corte ha riportato il motivo entro i limiti di legge
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione di cassazione non comporta l'immediata rimessione in liberta'; il direttore deve provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1-bis
Massime di principio
- La presunzione di attualita' delle esigenze cautelari prevista per le associazioni di traffico di stupefacenti (art. 275, comma 3 c.p.p.) può essere superata, ma il giudice deve esprimere una valutazione motivata e concreta; il semplice decorso del tempo o l'assoluzione parziale non bastano automaticamente.
- Il requisito dell'attualita' del pericolo (art. 274 c.p.p.) richiede una prognosi sulla continuita' del periculum libertatis basata su personalità, modalità del fatto e contesto socio-ambientale; non e' invece necessario individuare una specifica prossima occasione di reato.
- La valutazione sulla persistenza del pericolo puo' legittimamente considerare il ruolo e la professionalità dell'imputato nell'ambito del sodalizio, la capacita' di reinvestire risorse e i legami territoriali e relazionali che rendono probabile la reiterazione.
- Gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono essere ritenuti insufficienti se il domicilio è nel territorio di operatività del sodalizio e il ristretto mantiene contatti e radicamento in ambienti criminali; la misura deve essere proporzionata e idonea ad arginare il rischio.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è circoscritto alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa valutazione dei fatti.
- La difesa deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari (es. cambiamenti obiettivi nel contesto, cessazione documentata dell'operatività del sodalizio, elementi personali nuovi che riducano il rischio) se intende superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
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