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Ordinanza

Ordinanza n. 3426/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto direttoriale 10 marzo 2026, n. 510, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività culturali – Direzione generale Cinema e Audiovisivo, con il quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari per l’anno 2024 dei contributi a fondo perduto per «la trasformazione delle sale o multisala esistenti finalizzata all’aumento del numero degli schermi» nell’ambito del «Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali» di cui all’art. 28 della legge n. 220/2016 (doc. 1); - del decreto del Ministro della cultura 10 giugno 2025, n. 190, recante «Disposizioni applicative del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografi-che e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220» (doc. 2); - del decreto direttoriale 7 agosto 2025, n. 3019, recante «Bando relativo al riconoscimento del contributo per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220» (doc. 3); - del documento recante «Domande di contributo per il piano per il potenziamento dell’offerta cinematografica. Chiarimenti», pubblicato in data incognita (doc. 4); - del preavviso di rigetto comunicato dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura il 17 febbraio 2026 (prot. n. MIC|MIC_DG-CA_SERVII|17/02/2026|00007337-P) a firma dott. Del Tufo (doc. 5); - della comunicazione del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Servizio II (prot. n. MIC|MIC_DG-CA_SERV II|22/04/2026|0019630-P) a firma dott. Cagnazzo (doc. 6); - di ogni altro atto conseguente e presupposto, ancorché incognito; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto e per l’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 c.p.a., in relazione al contegno omissivo illegittimamente serbato dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività culturali – Direzione generale Cinema e Audiovisivo sull’istanza di accesso agli atti (doc. 7) notificata mezzo PEC dalla Società Madison Cinemas s.r.l., per il tramite dell’avv. Car-lo Maria Albo, il 19 marzo 2026 alle ore 18.42 (docc. 8, 9, 10 e 11).

Giustizia amministrativa202605409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributi a fondo perduto per l’aumento degli schermi cinematografici, unitamente agli atti presupposti e conseguenti; silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale con cui il Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria dei beneficiari, per l’anno 2024, dei contributi a fondo perduto previsti dal Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale recante le disposizioni applicative del Piano, il bando, i chiarimenti pubblicati dall’amministrazione, il preavviso di rigetto e una successiva comunicazione ministeriale. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti e l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nel testo dell’ordinanza non sono esposti gli specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati, né le ragioni sostanziali del mancato inserimento o della posizione in graduatoria. In sede cautelare la ricorrente ha prospettato un pregiudizio di natura economica derivante dagli atti contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Il danno prospettato è stato qualificato come eminentemente economico e, in quanto tale, suscettibile di ristoro per equivalente, senza che fosse quindi dimostrata l’irreparabilità del pregiudizio necessaria per la sospensione cautelare. L’ordinanza non definisce nel merito la domanda di annullamento né le contestazioni relative al silenzio-rigetto sull’istanza di accesso. In ragione della costituzione del Ministero, allo stato meramente formale, le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei relativi presupposti, tra i quali il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente perché il danno allegato era di natura economica e riparabile per equivalente.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della domanda di ordine di esibizione dei documenti nell’ambito della contestazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso; l’ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.

  • art. 28 legge n. 220/2016

    È indicato quale base normativa del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, nell’ambito del quale sono stati previsti i contributi oggetto della graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il danno di natura eminentemente economica, quando sia suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare per difetto del periculum in mora non comporta, di per sé, la definizione nel merito della domanda di annullamento o delle ulteriori domande proposte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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