Cassazione Penale, Sentenza n. 43684/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'Accusa avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 06/05/2022 che aveva rigettato l'appello cautelare del Procuratore della Repubblica volto all'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio per 11 mesi nei confronti di Damone, contestato per gli artt. 110, 318, 321 c.p. (concorso con altri). Il motivo unico denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare per l'omessa o parziale considerazione dei messaggi sms tra Damone e Peris ritenuti potenzialmente decisivi e sintomatici di un ruolo attivo di Damone e di un rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di rinvio abbia compiuto una disamina frammentaria e parziale degli elementi probatori (in particolare degli sms) e non abbia valutato nel loro contesto le acquisizioni investigative che dimostrano un ruolo attivo di Damone. Inoltre il Tribunale ha eluso l'obbligo di verificare previamente la gravità indiziaria, trattando invece solo la questione conseguenziale relativa all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e facendo un uso improprio del principio della "ragione più liquida". In sede di rinvio il Tribunale dovrà valutare compiutamente se gli sms e gli altri dati probatori configurino la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione; solo in caso di esito positivo potrà poi accertare l'attualità e la concretezza dell'esigenza cautelare.
Norme richiamate
Indicazione dei reati contestati (concorso in reati contro la pubblica amministrazione) utilizzati come titolo di reato ai fini della richiesta della misura interdittiva
art. 274, lettera c); art. 173 disp. att.
Art. 274 c.p.p. disciplina le misure interdittive e richiede la valutazione del pericolo di reiterazione sulla base della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni; art. 173 disp. att. consente la motivazione sintetica del ricorso, qui richiamata nei limiti consentiti
Legge
legge n. 47/2015 (modifica art. 274 c.p.p.)
La modifica impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dal solo titolo astratto di reato, imponendo la valutazione della gravità concreta del fatto e delle modalità comportamentali
Giurisprudenza di legittimità (principio della "ragione più liquida")
varie pronunce citate (es. Sez. U n. 9936/2014; Sez. 1 n. 17850/2017; altre sezioni richiamate)
La Corte ha affermato che il principio, sviluppato in ambito civile per economie processuali, non e' generalmente esportabile nel processo penale quando implichi l'elisione dell'analisi della gravità indiziaria; puo' essere applicato solo in casi particolari e motivati
Massime di principio
- Nel processo penale cautelare l'accertamento preliminare della gravità indiziaria è requisito fondamentale e non può essere eluso in favore di questioni ritenute piú agevoli.
- Elementi probatori specificamente indicati (es. messaggi, documenti informatici) devono essere valutati nel loro contesto probatorio complessivo; isolare o minimizzare tali elementi può costituire vizio di motivazione.
- Il pericolo di reiterazione va espresso in termini di attualità e concretezza e si fonda sulla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, non solo sul titolo astratto di reato.
- Il principio della "ragione più liquida" non autorizza il giudice penale a omettere valutazioni indispensabili richieste dalla Corte di cassazione; l'economia processuale non prevale sull'obbligo di motivazione.
- In caso di annullamento con rinvio il giudice di merito deve riesaminare compiutamente gli elementi indicati dalla Corte e motivare esplicitamente come tali elementi influiscono sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.
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