Cassazione Civile, Ordinanza n. 15616/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, presso un ufficio postale, di un assegno di traenza non trasferibile di euro 2.000 emesso da una banca e intestato a una determinata beneficiaria, ma incassato da un soggetto diverso. Il giudice di pace aveva condannato la società postale al risarcimento in favore dell’assicurazione, ritenendo che l’identificazione del presentatore non fosse stata sufficientemente diligente; il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione, osservando che erano stati esibiti soltanto patente e codice fiscale e che, data la circostanza che il presentatore non era cliente noto dell’ufficio e che aveva aperto un libretto postale contestualmente alla negoziazione, sarebbero state necessarie ulteriori verifiche, come un secondo documento o accertamenti anagrafici presso Comune e banca trattaria. La società postale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 43 R.D. n. 1736/1933, degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 1992 c.c. e della L. n. 445/2000, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere correttamente identificato il beneficiario mediante documento di identità e codice fiscale e che nessuna norma imponeva controlli ulteriori o l’acquisizione di due documenti; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 83 del D.P.R. 156/1973, del D.M. 26 febbraio 2004, dell’art. 1227, comma 1, c.c. e dell’art. 43 L.A., lamentando il mancato esame del concorso colposo della danneggiata, che aveva spedito il titolo con posta ordinaria anziché assicurata; con il terzo ha invocato la violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura della società postale sulla nozione di diligenza richiesta nell’identificazione del prenditore di un assegno di traenza non trasferibile. Ha affermato che l’identificazione di una persona fisica avviene normalmente mediante il controllo di un solo documento d’identità non scaduto e che la raccomandazione ABI di richiedere due documenti non ha valore normativo né può elevare il contenuto della diligenza professionale oltre gli standard ricavabili dall’ordinamento e dalla realtà sociale. Ha inoltre richiamato la disciplina antiriciclaggio, osservando che essa non impone modalità più rigorose per l’identificazione delle persone fisiche. La Corte ha quindi escluso che le circostanze valorizzate dal giudice di merito imponessero verifiche ulteriori. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736/1933
richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell’assegno; la Corte non ne fa il fulcro della decisione, ma valorizza la coerenza dell’operato con la disciplina vigente sull’identificazione del prenditore.
la diligenza professionale è clausola generale; il suo contenuto concreto va ricavato secondo gli standard dell’ordinamento e della realtà sociale, non mediante pretese ultra-legali di controllo.
richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma il primo motivo viene accolto per difetto di violazione dei doveri di diligenza come interpretati dalla Corte.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme invocate; non assume autonoma centralità nella ratio decidendi.
L. n. 445/2000
richiamata per affermare che tra i documenti di riconoscimento aventi valore legale vi è anche la patente, senza che la legge imponga due documenti.
richiamato nel secondo motivo, che resta assorbito.
D.M. 26 febbraio 2004
richiamato nel secondo motivo, che resta assorbito.
invocato per il concorso colposo del danneggiato; motivo assorbito.
invocato sul riparto dell’onere della prova; motivo assorbito.
art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2007
la normativa antiriciclaggio consente l’identificazione e verifica della clientela, in presenza del cliente, mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto.
art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2007
le verifiche ulteriori e le misure rafforzate sono previste per ipotesi diverse, come persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, per individuare i poteri rappresentativi.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, la diligenza professionale dell’intermediario nell’identificazione del prenditore va commisurata agli standard normativi e sociali vigenti; non è esigibile, salvo specifiche anomalie, un controllo eccedente rispetto al normale riscontro documentale.
- La raccomandazione di prassi di richiedere due documenti di identità non ha, da sola, valore precettivo tale da integrare un autonomo parametro di responsabilità civile in caso di pagamento a soggetto non legittimato.
- La normativa antiriciclaggio, per le persone fisiche, prevede come regola ordinaria l’identificazione mediante controllo di un documento di identità non scaduto; verifiche più complesse sono richieste solo in fattispecie diverse o in presenza di soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Le circostanze che il presentatore del titolo non sia già cliente dell’ufficio o che il titolo sia versato su un libretto aperto contestualmente non sono, di per sé, indici di colpa se coincidono con modalità operative normalmente adottate per la gestione e verifica del titolo.
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