Cassazione Civile, Ordinanza n. 09566/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da una condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'amministratrice del condominio e della società da essa amministrata, ritenute responsabili in solido del pagamento di una somma in favore del condominio per la distrazione di fondi condominiali. La Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta dalle convenute. In cassazione le soccombenti hanno proposto nove motivi di ricorso, ma prima della decisione hanno rinunciato all'impugnazione; il condominio ha accettato la rinuncia. Il testo non consente di conoscere il contenuto analitico dei nove motivi, essendo riportata solo la loro esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle ricorrenti e della successiva accettazione da parte del condominio resistente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di accettazione della rinuncia, non si provvede sulle spese di lite; ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il precedente di legittimità citato nel testo.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di accettazione della rinuncia al ricorso, non deve provvedersi sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese processuali.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
Come è indicizzato
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