Cassazione Penale, Sentenza n. 10380/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della confisca disposta a suo carico nell'ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva attribuita ad altri (in particolare a Cosimo Caforio). La ricorrente deduce violazione dell'art. 7 C.E.D.U. (diritto di difesa) in relazione all'art. 44 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la confisca, qualificata come "pena" dalla giurisprudenza sovranazionale, non poteva essere applicata senza che la società avesse potuto intervenire nel processo di cognizione; contesta altresì la sufficienza dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. come rimedio. In fatto la difesa afferma la totale estraneità e la buona fede della Solar Energy: la P.A. non contestò le dieci D.I.A. presentate simultaneamente e dichiarò la pubblica utilità degli impianti, creando un legittimo affidamento; inoltre la condotta di Caforio, come persona fisica, non poteva identificarsi automaticamente con la persona giuridica, anche alla luce di avvicendamenti nelle cariche sociali.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la qualifica della società come terzo estraneo al reato. Dal giudizio di merito risultò infatti che le dieci installazioni costituivano di fatto un unico impianto di potenza complessiva molto superiore a 1 MW (circa 10 MW), realizzato attraverso pratiche amministrative sovrapponibili e orchestrate da un unico centro di interessi, il principale regista essendo Cosimo Caforio (stessa data di D.I.A., medesime potenze dichiarate, identico progettista, medesima impresa esecutrice, coincidenze nella costituzione delle società, volture delle D.I.A. alle società costituite da Caforio, ecc.). La Corte ha ritenuto che non fosse provata la rottura del rapporto organico tra chi agì all'epoca dei fatti e la società né l'acquisto del bene in buona fede; ha inoltre affermato che le tutele previste (compreso il procedimento ex art. 666 c.p.p. davanti al giudice dell'esecuzione) sono adeguate per le contestazioni connesse alla confisca per lottizzazione abusiva. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato e la ricorrente è condannata alle spese come per art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 676 c.p.p. e art. 667 comma 4 c.p.p.
Norme processuali di riferimento per l'opposizione e per i provvedimenti in materia di esecuzione: l'opposizione era stata proposta ex art. 676 e 667 comma 4; la Corte ha valutato l'istanza del giudice dell'esecuzione alla luce degli accertamenti di merito.
art. 7 C.E.D.U.
Invocato dalla difesa in relazione al diritto di difesa e all'eventuale natura punitiva della confisca urbanistica; la Corte ha ritenuto che i principi CEDU applicabili non dispensano dall'accertamento della buona fede e che le tutele processuali (anche in sede di esecuzione) sono adeguate.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 C.E.D.U.
Richiamato implicitamente nella discussione sulla protezione della proprietà: la Corte ha confermato che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà possono essere dedotte al giudice dell'esecuzione, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380/2001
Norma regolante la disciplina edilizia e le sanzioni; la ricorrente l'aveva richiamata nel quadro della contestazione della natura della confisca, ma la Corte non ha accolto la lettura che ne avrebbe impedito l'applicazione nei confronti della società priva di buona fede.
art. 12 comma 3 d.lgs. n. 387/2007
Richiamato rispetto al regime autorizzatorio degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW (autorizzazione unica regionale): la Corte ha rilevato che la pluralità di D.I.A. era strumentale ad eludere tale regime più rigoroso.
art. 666 c.p.p. comma 5
Il giudice ha indicato che le questioni attinenti alla confisca possono essere sollevate in sede di esecuzione tramite l'incidente ex art. 666, comma 5, e che il giudice dell'esecuzione dispone di ampi poteri istruttori per accertare l'estraneità o la buona fede.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali alla ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Giurisprudenza: sentenza Grande Camera Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. vs Italia (28/06/2018)
Principi internazionali sulla tutela della proprietà e sui diritti delle persone giuridiche in relazione a misure ablative: la Corte italiana ha richiamato la pronuncia ma ne ha evidenziato l'applicabilità solo quando la persona giuridica dimostri di essere in buona fede ed estranea al reato.
Giurisprudenza naz.: Cass. Sez.3, n. 8350/2019 e Sez. Unite n. 13539/2020 (Perroni)
Orientamenti della Corte di Cassazione secondo cui il proprietario dell'area o la persona giuridica che beneficia della lottizzazione abusiva non è automaticamente considerabile terzo estraneo; le Sezioni Unite hanno affermato che le eccezioni relative alla conformità della confisca al Prot. 1 CEDU possono essere proposte al giudice dell'esecuzione (con poteri istruttori ex art. 666 c.p.p.).
Massime di principio
- In casi di lottizzazione abusiva la confisca può colpire la persona giuridica proprietaria se risulta che essa ha tratto vantaggio dall'operazione e partecipe all'iniziativa imprenditoriale: la semplice titolarità formale non esclude la responsabilità.
- Per essere considerata terza e di buona fede la società deve dimostrare la reale estraneità all'operazione illecita e l'assenza di controllo o benefici derivanti dal reato; elementi indiziari (stesse date, firme, tecnici, impresa esecutrice, volture, coincidenze societarie) sono valutati come prova di regia unitaria.
- L'inazione o l'assenso formale della P.A. (es. dichiarazione di pubblica utilità) non bastano automaticamente a dimostrare il legittimo affidamento se ricorrono false attestazioni o elementi che avrebbero dovuto allertare l'amministrazione.
- Le contestazioni sulla legittimità della confisca e sulla tutela della proprietà ai sensi della CEDU possono essere proposte in sede di esecuzione (art. 666 c.p.p.), dove il giudice dispone di ampi poteri istruttori per accertare buona fede ed estraneità.
- Il mutamento degli organi sociali (avvicendamenti di amministratori) non assume di per sé valore liberatorio rispetto alla responsabilità societaria connessa ad attività illecite precedenti; è necessario provare la rottura del rapporto organico tra l'agente e la società.
- Se la confisca è qualificata come misura a carattere sanzionatorio, il destinatario deve poter esercitare rimedi efficaci: tuttavia la giurisprudenza italiana ritiene che le tutele offerte dal procedimento di esecuzione siano adeguate, salvo diverso convincimento fondato su elementi di fatto e di diritto.
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