Cassazione Civile, Ordinanza n. 29616/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi ritenuti indeducibili per euro 743.541,00. Si trattava di una parte del premio 'Rappel' riconosciuto dalla banca alla società controllata addetta a prestazioni di raccolta diretta di fondi e di impieghi. L'Amministrazione riteneva il costo non congruo e antieconomico, sostenendo che fosse stato quantificato in misura eccessiva rispetto ai ricavi derivabili dall'attività svolta dai promotori finanziari della controllata, e indicava come congrua una percentuale del 25% a fronte del 75% adottato dalla banca. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello dell'Erario e confermato la legittimità dell'accertamento. In Cassazione la banca proponeva ricorso per due motivi, ma prima della decisione depositava istanza di estinzione del processo per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con prova della domanda e del versamento integrale dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente ex art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, rilevando che l'intero importo dovuto era stato pagato, che non risultava opposto diniego e che non era stata proposta istanza di trattazione nei termini. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate; inoltre è stata esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento integrale e in assenza di diniego o di istanza di trattazione nei termini, determina l'estinzione del giudizio.
Norma di conversione del d.l. n. 50/2017 richiamata quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata comporta l'estinzione del processo quando risulti il pagamento integrale di quanto dovuto e non sia intervenuto un diniego dell'Amministrazione.
- L'estinzione per definizione agevolata opera anche se la controversia è già pendente in Cassazione, purché la parte depositi tempestivamente la domanda e la prova del versamento richiesto.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo il criterio della loro anticipazione e non si applica l'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.
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