Cassazione Civile, Ordinanza n. 17152/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di liquidazione della quota sociale, somma determinata sulla base di un lodo arbitrale irrituale. La società ha proposto opposizione al decreto, contestando la validità del lodo e sostenendo, in sostanza, che la socia non fosse stata ritualmente evocata davanti agli arbitri, che vi fossero vizi del procedimento arbitrale e che il recesso fosse invalido o comunque non dovuto, oltre a prospettare una compensazione con altre somme asseritamente dovute alla società. La Corte d’appello ha ritenuto che l’eventuale impugnazione del lodo irrituale fosse stata proposta tardivamente e, comunque, che il contraddittorio fosse stato rispettato. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione di norme processuali per avere i giudici di merito qualificato come tardiva la domanda di annullamento del lodo, assumendo che nell’opposizione fosse già contenuta una contestazione sostanziale della validità del lodo; 2) omessa pronuncia su questioni dedotte in appello relative alla provenienza del recesso, alla mancanza di giusta causa e alla compensazione; 3) violazione delle norme sul contraddittorio e sull’arbitrato irrituale, per avere la Corte territoriale esaminato nel merito la questione pur dopo averla dichiarata inammissibile, affermando comunque il corretto coinvolgimento della società; 4) violazione delle norme sullo scioglimento delle società di persone, per avere la Corte d’appello affermato che, in caso di riduzione a un solo socio, l’azienda si concentrerebbe in capo al socio superstite anziché andare in liquidazione. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché la decisione di merito si fondava in via assorbente sull’accertamento processuale della mancata tempestiva proposizione di una valida impugnazione del lodo, mentre le ulteriori considerazioni della sentenza di appello erano svolte ad abundantiam e dunque non erano idonee a sorreggere il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che la Corte d’appello avesse correttamente rilevato la mancanza di una tempestiva e specifica domanda di annullamento del lodo arbitrale irrituale nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo; che le ulteriori questioni prospettate dalla società fossero comunque assorbite da tale rilievo processuale; e che le affermazioni della sentenza d’appello sul merito del contraddittorio e sulla sorte dell’azienda fossero rese ad abundantiam, quindi non censurabili per difetto di interesse. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma evocata dalla Corte territoriale per qualificare l’eventuale vizio del lodo irrituale come errore incidente sulla volontà contrattuale espressa dagli arbitri, nell’ambito delle impugnative negoziali del lodo irrituale.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte di cassazione ritiene il motivo inammissibile perché mancante della necessaria specificazione della previa deduzione delle questioni in sede di merito.
richiamato nel primo motivo in combinazione con altre norme processuali, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma ratio decisoria.
richiamato con riferimento alla memoria di precisazione delle domande; la Corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda di annullamento del lodo formulata solo in tale fase.
richiamato per affermare la preclusione in appello di una domanda nuova di annullamento del lodo irrituale.
richiamato nel primo motivo insieme ad altre disposizioni processuali, senza autonoma elaborazione nella decisione.
richiamato in relazione all’impugnazione del lodo arbitrale irrituale e al dedotto vizio di violazione del contraddittorio.
richiamato nel terzo motivo per sostenere la violazione del contraddittorio; il motivo è dichiarato inammissibile perché diretto contro una parte della motivazione priva di rilievo decisorio.
richiamato nel quarto motivo per sostenere che la riduzione della società a un solo socio determinerebbe lo scioglimento della società di persone.
richiamato nel quarto motivo in tema di scioglimento e liquidazione della società, ma senza decisiva incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata.
menzionato nella motivazione della Corte d’appello per escludere la sua violazione, rilevando che la norma opera solo in sede esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo arbitrale irrituale, la contestazione della validità del lodo deve essere proposta in modo tempestivo e specifico; mere deduzioni generiche di vizi o invalidità non equivalgono a una vera domanda di annullamento.
- Le preclusioni processuali sono rilevabili d’ufficio quando la domanda proposta è tardiva o nuova rispetto alle fasi consentite; in cassazione non è utile dolersi del merito se la decisione si regge su una ratio processuale assorbente non validamente censurata.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri argomentazioni svolte ad abundantiam dalla sentenza impugnata, perché esse non costituiscono ratio decidendi e non sorreggono il dispositivo.
- La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente di avere già sottoposto la questione al giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Nel lodo arbitrale irrituale, il vizio di violazione del contraddittorio non si traduce in una nullità processuale impugnabile come nel lodo rituale, ma va prospettato nei limiti delle impugnative negoziali del contratto, come vizio della volontà o del mandato agli arbitri.
- Le questioni sulla sorte dell’azienda o dello scioglimento della società di persone non possono essere efficacemente fatte valere se la sentenza di merito ha già negato, con statuizione autonoma e non censurata, l’ammissibilità della domanda principale o dell’impugnazione del lodo.
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