Cassazione Penale, Ordinanza n. 04114/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata sui criteri di individuazione della volizione unitaria e perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che, in sede esecutiva, aveva negato l'applicazione del vincolo della continuazione tra più sentenze di condanna indicate nell'istanza. Dalla motivazione emerge che alcuni fatti erano già stati unificati con precedente ordinanza del Tribunale di Bergamo del 14/11/2023, mentre per un altro reato era già stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso per l'ampio arco temporale decorso; per un ulteriore fatto il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione per mancanza di nesso e per uno iato temporale di circa nove mesi. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che l'ordinanza impugnata fosse erronea o motivata in modo illogico nel negare la continuazione tra tutti i reati, ma le doglianze sono state ritenute meramente attinenti al merito e volte a ottenere una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso il tema della continuazione e del medesimo disegno criminoso; la Corte ribadisce che la sua sussistenza va desunta da criteri oggettivi e logici secondo la giurisprudenza consolidata.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto quando le censure, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Il vincolo della continuazione richiede la verificata esistenza di una volizione unitaria desumibile da criteri oggettivi; la sua esclusione è legittima quando la motivazione evidenzi l'assenza di nesso tra i fatti o uno iato temporale significativo rispetto agli altri reati.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è sufficiente quando dia conto in modo puntuale e non illogico delle ragioni per cui alcuni fatti siano già stati unificati e altri, invece, siano rimasti esclusi dal medesimo disegno criminoso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non individuano effettivi vizi di legittimità della motivazione, ma prospettano soltanto dissenso sul merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
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