Cassazione Penale, Ordinanza n. 33544/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto l'istanza e ha corretto il dispositivo della precedente sentenza, stabilendo che, dopo le parole "come per legge", devono essere aggiunte le parole "da distrarsi a favore dell'avv. Achille Iroso dichiaratosi antistatario". Ha disposto inoltre la trasmissione degli atti alla Cancelleria per le annotazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente (parti civili)
La controversia
Le parti civili hanno chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di cassazione, con la quale l'imputato era stato condannato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili. Nel dispositivo era stata omessa l'indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore delle parti civili, che si era tempestivamente dichiarato antistatario nelle conclusioni. La Corte ha rilevato che l'omissione risultava dagli atti e ha ritenuto applicabile anche nel processo penale il rimedio della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 625-bis c.p.p., richiamando i principi elaborati in materia civile sulla correzione dell'omessa pronuncia relativa alla distrazione delle spese.
Norme richiamate
Consente alla Corte di cassazione di correggere l'errore materiale contenuto in una propria pronuncia; la disposizione è stata applicata per integrare il dispositivo con l'indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Rileva quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Individua, insieme all'art. 288 c.p.c., il procedimento di correzione degli errori materiali quale rimedio all'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese.
Disciplina, insieme all'art. 287 c.p.c., il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
È richiamato per affermare l'applicabilità del procedimento di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza penale che condanni l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., quando la dichiarazione di antistatarietà risulti dagli atti e sia stata tempestivamente formulata.
- Nel processo penale, in mancanza di una disciplina incompatibile, sono applicabili i principi elaborati nel processo civile secondo cui l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La correzione dell'omessa indicazione della distrazione delle spese mira a rendere il dispositivo conforme alla decisione risultante dagli atti e consente al difensore antistatario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
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