Cassazione Penale, Sentenza n. 16625/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello ex art.161, comma 4 c.p.p., per ineseguita verifica da parte dell'ufficiale giudiziario dopo la restituzione dell'avviso da parte dell'ufficiale postale per irreperibilità; (2) vizi di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e assunzione di prove a discarico; (3) inutilizzabilità di dichiarazioni usate per la valutazione ai fini della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione; (4) erronea applicazione dell'art.131-bis c.p.; (5) erronea applicazione dell'art.424 c.p. e mancata valutazione della necessità di verifiche tecniche sull'oggetto materiale del reato ai fini della prova del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (Corte d'Appello di Cagliari, 3/3/2020) perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art.157 c.p. La Corte ha ritenuto non inammissibile il motivo volto a far valere la nullità della notifica al difensore (art.161, comma 4 c.p.p.), richiamando la diversità di orientamenti della giurisprudenza sulla necessità che l'ufficiale giudiziario verifichi l'inidoneità o insufficienza del domicilio eletto dopo la constatazione dell'irreperibilità da parte dell'ufficiale postale; tuttavia non è stato necessario decidere nel merito perché il reato è ormai prescritto.
Norme richiamate
Disciplina la notifica al difensore di fiducia quando la notifica personale non è possibile; nel caso discusso la corte ha ammesso che esiste contrasto giurisprudenziale sulla necessità di verifiche preliminari da parte dell'ufficiale giudiziario dopo la restituzione per irreperibilità da parte dell'ufficiale postale.
Regola gli obblighi relativi alla notificazione e alle verifiche di reperibilità; il ricorrente ha sostenuto che, dopo la restituzione del plico postale per irreperibilità, si sarebbe dovuta attivare la procedura ordinaria dell'ufficiale giudiziario prima di notificare al difensore.
Prevede la nullità della notificazione per mancanze formali previste dalla legge; invocata dal ricorrente in relazione alla notifica del decreto di citazione.
Tratta degli effetti delle nullità di notificazioni e atti processuali; collegata alla richiesta di annullamento della sentenza per nullità della citazione.
comma 1, lett. b), c), e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto, ecc.); il ricorrente ha invocato tali lettere per i vari motivi presentati.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente contestava l'uso di certe dichiarazioni nella valutazione e la corretta applicazione della norma.
Previene l'uso delle prove e la valutazione della prova materiale del pericolo; il ricorrente affermava che sarebbe stato necessario esperire verifiche tecniche sull'oggetto materiale del reato.
Stabilisce l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte l'ha applicata come motivo assorbente per annullare la sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- La notifica effettuata al difensore di fiducia ex art.161, comma 4 c.p.p. può essere contestata se è stata preceduta dalla restituzione del plico postale per irreperibilità senza che sia stata svolta un'ulteriore verifica: tuttavia la giurisprudenza è divisa e la questione può essere decisiva sulla validità dell'atto.
- Quando sussiste un contrasto giurisprudenziale su profili procedurali rilevanti, la Corte di legittimità può ritenere non inammissibile il motivo di ricorso e rimandare o decidere in funzione dell'effettiva incidenza sulla decisione, salvo che il giudizio sia assorbito da cause estintive (es. prescrizione).
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per motivo assorbente, evitando di decidere nel merito le questioni procedurali o sostanziali sollevate.
- Nel fare opposizione a una notifica al difensore occorre documentare con precisione le modalità della precedente ordinaria attività di notificazione (es. restituzione da parte dell'ufficiale postale) e argomentare perché la procedura alternative non fosse ammissibile prima della consegna al difensore.
- Per contestare la decisione su prove e su applicazione di cause di non punibilità (art.131-bis) è importante indicare quali dichiarazioni o elementi probatori sarebbero inutilizzabili o valutati illogicamente e come ciò avrebbe inciso sulla decisione finale.
- In casi simili è prudente verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione prima di sviluppare la strategia del ricorso, perché la prescrizione può rendere superflua la decisione su altre questioni processuali.
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