Cassazione Civile, Ordinanza n. 34993/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un soggetto che aveva ricevuto una sanzione tributaria per impiego di manodopera irregolare nello studio dentistico di cui era titolare ha convenuto in giudizio due avvocati, sostenendo che, nel patrocinio del giudizio tributario, essi non avessero adempiuto ai doveri professionali. In particolare, nell'atto introduttivo si contestava la mancata costituzione nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale e la mancata comunicazione dell'esito del giudizio. Con memoria ex art. 183 c.p.c., il danneggiato ha poi precisato che il pregiudizio derivava anche dalla perdita della possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario, indicato come munito di giurisdizione, e che tale omissione aveva reso definitiva la sanzione e portato all'iscrizione a ruolo dell'importo. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo causalmente rilevante l'omessa coltivazione del giudizio di secondo grado; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, reputando che il danno dedotto derivasse non dalla mancata costituzione in appello, ma dalla mancata riassunzione davanti al giudice competente, sicché mancava nesso causale rispetto alla condotta specificamente contestata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'intera domanda, e la violazione dell'art. 183 c.p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato le domande come legittimamente precisate e modificate con la memoria autorizzata, nella quale era stata chiarita anche la contestazione relativa alla mancata possibilità di impugnare l'avviso di accertamento davanti al giudice competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dei controricorrenti che avevano rinunciato all'eredità del de cuius e nei confronti del curatore dell'eredità giacente, per sopravvenuta carenza di interesse; ha invece accolto il ricorso nei confronti del professionista rimasto parte attiva, ritenendo fondati i due motivi. La Suprema Corte ha ritenuto che la domanda risarcitoria, letta alla luce dell'atto di citazione e della successiva memoria ex art. 183 c.p.c., comprendesse anche la censura relativa alla mancata informazione sull'esito del giudizio e alla mancata possibilità di coltivare l'impugnazione dinanzi al giudice competente, sicché la Corte d'appello aveva errato nel circoscrivere il thema decidendum alla sola mancata costituzione in appello e nel negare il nesso causale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al resistente accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Le spese tra ricorrente e controricorrenti rinuncianti sono state compensate integralmente; nessuna statuizione è stata resa sulle spese nei confronti del curatore, che non aveva svolto difese.
Norme richiamate
il giudice d'appello non può omettere di pronunciarsi sulla domanda come effettivamente proposta e precisata dalle parti; la censura è fondata quando la decisione si arresta a una lettura incompleta del petitum e della causa petendi.
"memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte"
la memoria ex art. 183, comma 6 (all'epoca n. 1), consente emendatio e precisazione delle domande già introdotte, e il giudice deve esaminare la pretesa nella sua forma risultante da tali legittime modificazioni.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, invocati per violazione di legge e nullità della sentenza.
richiede l'indicazione specifica e la produzione degli atti e documenti rilevanti su cui il ricorso si fonda.
la rinuncia al ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione personale della parte o un mandato speciale; in difetto, non determina estinzione ma solo sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale, il giudice deve valutare la domanda risarcitoria secondo il contenuto complessivo degli atti difensivi ritualmente depositati, includendo le precisazioni e modificazioni consentite dalla fase istruttoria, senza arrestarsi a una lettura meramente letterale e atomistica dell'atto introduttivo.
- La memoria di precisazione/modifica ex art. 183 c.p.c. può ampliare o meglio definire la causa petendi entro i limiti dell'emendatio; se la domanda così integrata investe ulteriori condotte inadempienti, il giudice deve esaminarle espressamente.
- Ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione rigetta la domanda per carenza di nesso causale sulla base di una ricostruzione del fatto storico che omette di considerare una parte essenziale della contestazione effettivamente proposta.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non produce estinzione del processo se non è assistita dalle forme richieste dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, l'effetto è soltanto la sopravvenuta carenza di interesse nei confronti delle parti per le quali il ricorrente abbia rinunciato alla coltivazione dell'impugnazione.
- Nel sindacato di legittimità sulla responsabilità professionale, il nesso causale deve essere apprezzato rispetto alla condotta concretamente dedotta come inadempiente e non rispetto a una diversa omissione non considerata dal giudice di merito.
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