Cassazione Civile, Ordinanza n. 12927/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale, ritenendo l’impugnazione tardiva perché proposta oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 16, commi 5, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo che ai fini della tempestività dell’appello dovesse rilevare il momento della spedizione dell’atto, risultante dalla ricevuta allegata; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, deducendo la violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata, pur in modo sintetico, indicava chiaramente la ragione dell’inammissibilità dell’appello, cioè la sua proposizione il 30 gennaio 2015 oltre il termine annuale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado del 13 dicembre 2013. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo perché, anche valorizzando la data di spedizione indicata dalla stessa ricorrente, l’appello risultava comunque tardivo: il termine annuale, computato tenendo conto della sospensione feriale di 46 giorni, scadeva il 28 gennaio 2015, mentre la spedizione era avvenuta il 30 gennaio 2015. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di costituzione della parte contribuente.
Norme richiamate
È il termine annuale per impugnare applicato ratione temporis; nel caso concreto l’appello era tardivo perché proposto dopo la scadenza, anche considerando la sospensione feriale.
art. 16, commi 5, 22 e 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che, nel processo tributario, ai fini della tempestività della notificazione dell’appello, rileverebbe il momento della spedizione dell’atto.
art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890
È invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione a mezzo posta e al rilievo del momento di spedizione.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di nullità della sentenza per difetto di motivazione, in combinazione con l’art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere che la sentenza sarebbe priva della motivazione richiesta a pena di nullità.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale applicato in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell’impugnazione, occorre verificare con precisione la scadenza del termine applicabile, computando anche l’eventuale sospensione feriale, e confrontarla con la data effettiva di spedizione o proposizione dell’atto.
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se manca del tutto la ragione decisoria; una motivazione sintetica ma comprensibile, che consenta di individuare il fondamento della decisione, è sufficiente.
- La contestazione sulla tempestività dell’impugnazione non può essere accolta quando, anche assumendo la data prospettata dalla parte ricorrente come rilevante, l’atto risulta comunque successivo alla scadenza del termine per impugnare.
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