Cassazione Penale, Sentenza n. 12888/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione connessa a: (1) contestazione della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'estorsione, sostenendo che le somme ricevute dal suocero furono in gran parte liberalità spontanee e non collegate causalmente alle minacce; (2) criticità della valutazione della credibilità della persona offesa, ritenuta incoerente e non adeguatamente corroborata; (3) censura della sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora, in relazione a due episodi (uno non contestato in imputazione e l'altro ritenuto in motivazione tentativo non consumato); (4) richiesta di derubricazione del fatto nel reato previsto dall'art. 393 c.p. (esercizio del diritto) perché le elargizioni sarebbero in massima parte riconducibili a restituzioni concordate o spese comuni; (5) contestazione della commisurazione della pena, anche con riferimento al riconoscimento della continuazione e al giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili in gran parte i motivi del ricorso e ha ritenuto infondati i rilievi sulla sussistenza dell'estorsione e sulla necessità di derubricazione ex art. 393 c.p., confermando l'impianto probatorio dei giudici di merito circa la credibilità della persona offesa e il nesso eziologico tra minacce e dazioni. Tuttavia il ricorso è stato accolto parzialmente quanto al profilo della circostanza aggravante collegata al luogo: la Corte ha rilevato che l'episodio avvenuto nella bottega non era stato qualificato correttamente in dispositivo e che, alla luce della ricostruzione di fatto, quel fatto va riqualificato come estorsione tentata aggravata (e non come estorsione consumata aggravata per il luogo). Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino esclusivamente per la rideterminazione della pena sulla base della nuova qualificazione giuridica dell'episodio in bottega. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
richiamato per spiegare che, nella valutazione della credibilità della persona offesa, non è sempre necessaria la presenza di riscontri esterni mentre occorre un rigoroso esame della coerenza e dell'obiettività della testimonianza
norma richiamata dalla difesa per la possibile derubricazione (esercizio di un diritto); la Corte osserva che l'art. 393 richiede che l'agente si ritenga legittimato a vantare il credito o la pretesa, non essendo applicabile quando la pretesa è del tutto arbitraria
richiamato in relazione ai luoghi rilevanti per le aggravanti (reato commesso in uno dei luoghi tutelati), ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante
art. 628, comma 3 cod. pen. richiamato dall'art. 629, comma 2 cod. pen.
normativa citata in tema di aggravanti applicabili e del relativo inquadramento normativo per il giudizio di comparazione fra circostanze che influisce sulla determinazione della pena
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto rimesso ai giudici di merito: la Cassazione interviene solo per vizi manifesti o contraddizioni evidenti.
- Non è sempre indispensabile il riscontro esterno per ritenere attendibile la persona offesa (art. 192 c.p.p., comma 3), ma il giudice deve spiegare in modo rigoroso la coerenza e l'oggettività delle dichiarazioni.
- La derubricazione nel reato previsto dall'art. 393 c.p. richiede che l'agente si rappresenti di avere una pretesa almeno ragionevolmente fondata o azionabile; una pretesa del tutto arbitraria esclude l'applicabilità dell'art. 393 e configura estorsione se accompagnata da minacce o violenza.
- La qualificazione giuridica di singoli episodi può influire in modo decisivo sulla determinazione della pena: errori di dispositivo o di qualificazione devono essere sanati in sede di rinvio, perché la diversa qualificazione (consumata vs tentata, aggravata vs non aggravata) incide sulla pena edittale e sul giudizio comparativo tra circostanze.
- Quando si contesta un nesso causale tra minacce e corrispettivi economici, è utile documentare precise modalità di erogazione (es. liberalità in mani di terzi, assenza di consegne dirette) e qualsiasi elemento che dimostri autonomia delle elargizioni rispetto alle pressioni.
- Il giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti è discrezionale del giudice di merito e la Corte di Cassazione lo rivede solo se emergono elementi che ne dimostrino l'arbitrarietà o la manifesta illogicità.
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