Sentenza n. 4099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 4247/2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4247/2021, con riguardo alla proposta e alla quantificazione del risarcimento dovuto per l'affidamento diretto illegittimo del servizio di gestione delle tasse automobilistiche all'ACI
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4247/2021, che aveva accertato l'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio dalla Regione Campania all'ACI e riconosciuto il diritto al risarcimento, demandandone la quantificazione alla Regione ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. La Regione aveva formulato una proposta di ristoro, contestata dalla ricorrente perché: a) aveva assunto come base di calcolo soltanto euro 7.874.379,53, detraendo dall'importo complessivo corrisposto all'ACI, pari a euro 13.904.463,53, euro 6.030.084,00 indicati come costi della gestione dell'archivio regionale e del servizio postale, senza adeguata documentazione delle spese postali effettivamente sostenute; b) aveva stimato la chance di aggiudicazione sulla base di cinque potenziali concorrenti individuati tra gli iscritti all'albo degli operatori abilitati alla gestione e riscossione dei tributi, anziché valorizzare l'andamento di procedure analoghe svoltesi in altre Regioni, nelle quali avevano partecipato due concorrenti; c) non aveva dato seguito alle contestazioni e alle richieste di conclusione del procedimento risarcitorio, determinando una situazione di perdurante stallo e inottemperanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha interpretato il giudicato nel senso che la base per il calcolo del danno è costituita dall'intero corrispettivo versato dalla Regione all'ACI in conseguenza dell'accordo diretto illegittimo, comprensivo del corrispettivo fisso e di quelli a misura, con rivalutazione e interessi secondo legge. Eventuali costi da scomputare, quali le spese postali, devono essere dimostrati documentalmente e non possono essere unilateralmente stimati dall'amministrazione. Quanto alla perdita di chance, l'utile conseguibile deve essere ridotto in proporzione alla probabilità di aggiudicazione, da desumere da dati oggettivi, con priorità per le caratteristiche dello specifico mercato e per l'andamento di gare analoghe svoltesi in contesti economici affini; il numero degli iscritti a un albo generale non costituisce, di per sé, criterio adeguato. Considerata la perdurante inottemperanza, è stato nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega a dirigente prefettizio idoneo e con ampi poteri istruttori, per dare esatta esecuzione al giudicato senza ulteriori indugi. È stata esclusa l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate. Il compenso del Commissario, posto a carico della Regione, è stato liquidato in euro 2.000,00, salvo conguaglio.
Norme richiamate
La precedente qualificazione dell'accordo tra Regione e ACI come accordo tra pubbliche amministrazioni è stata superata nel giudizio di merito, poiché l'affidamento diretto del servizio è risultato incompatibile con il diritto eurounitario e con l'obbligo di evidenza pubblica.
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il risarcimento nell'an e demandato alla Regione la formulazione, in contraddittorio, di una proposta di quantificazione secondo criteri vincolanti fissati dal giudice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio ha escluso, nel caso concreto, la condanna della Regione al pagamento della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza.
art. 12, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE ... osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.
La Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con la direttiva l'affidamento diretto all'ACI del servizio di gestione della tassa automobilistica; tale interpretazione è stata recepita dalla sentenza di merito e costituisce il presupposto del risarcimento.
Massime di principio
- Quando il giudicato demanda all'amministrazione la quantificazione del risarcimento ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., l'amministrazione deve attenersi puntualmente ai criteri stabiliti nella sentenza e svolgere la quantificazione in effettivo contraddittorio con il beneficiario.
- Se il giudicato stabilisce che l'utile perduto deve essere calcolato sul corrispettivo del servizio affidato senza gara, la base di calcolo comprende l'intero corrispettivo effettivamente versato in esecuzione dell'affidamento, salvo detrazioni adeguatamente documentate e coerenti con i criteri fissati dal giudice.
- La perdita di chance di aggiudicazione deve essere stimata sulla base di dati oggettivi riferiti alle caratteristiche dello specifico mercato e all'andamento di procedure analoghe, privilegiando, ove disponibili, gare svoltesi in contesti economici affini; non è sufficiente fare riferimento al numero astratto degli operatori iscritti a un albo.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare un Commissario ad acta quando la pubblica amministrazione non dia esatta e tempestiva esecuzione al giudicato, attribuendogli i poteri istruttori necessari per ricostruire i dati rilevanti e completare l'attività amministrativa dovuta.
- La mancata esecuzione del giudicato non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la cui irrogazione richiede una valutazione concreta dei presupposti e delle circostanze della vicenda.
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