Cassazione Civile, Ordinanza n. 26062/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal comune. Non ha provveduto sulle spese perché la parte resistente non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente titolare di un'utenza idrica ha proposto opposizione avverso una fattura di importo pari a euro 292,00, emessa dal comune per consumi idrici relativi al periodo 31.12.2015-07.06.2017. Il giudice di pace ha accolto l'opposizione e annullato la fattura per intervenuta prescrizione. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, osservando che, trattandosi di causa di valore inferiore a euro 1.100,00 decisa dal giudice di pace secondo equità necessaria e non risultando dedotto che il contratto fosse stato concluso mediante moduli o formulari, il mezzo di impugnazione esperibile era soltanto l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., con esclusione del ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli ammessi da tale norma. Ha inoltre precisato che, ove la controversia avesse riguardato un contratto concluso mediante moduli o formulari, la decisione sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per cassazione, essendo resa secondo diritto ex art. 113, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
Per le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore inferiore alla soglia prevista e decise secondo equità necessaria, l'impugnazione ordinaria esperibile è l'appello a motivi limitati; non è ammesso il ricorso per cassazione per vizi ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla norma.
Se la controversia riguarda un contratto concluso mediante moduli o formulari, la decisione del giudice di pace è resa secondo diritto ed è appellabile; resta escluso il ricorso per cassazione come mezzo diretto di impugnazione.
Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo di primo grado e appellabile, non rientra in tali ipotesi per i vizi non consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza del giudice di pace resa in causa di valore inferiore alla soglia di equità necessaria, il rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione è inammissibile per i motivi non compresi nell'ambito dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione dipende non solo dalla tipologia del vizio dedotto, ma anche dalla natura del provvedimento impugnato: una sentenza di primo grado del giudice di pace, appellabile, non è di regola direttamente ricorribile per cassazione per censure che eccedano i limiti dell'appello consentito.
- Se la controversia riguarda un contratto concluso mediante moduli o formulari, la decisione del giudice di pace è resa secondo diritto e resta appellabile; non può essere saltato il grado di appello mediante ricorso immediato per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale, se dovuto.
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