Cassazione Civile, Ordinanza n. 10014/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria definito dal Tribunale, che aveva posto a carico degli eredi di una parte deceduta le spese di CTU, notarili e di custodia. Uno dei coeredi aveva proposto appello limitatamente al capo sulle spese; la Corte d’appello aveva accolto il gravame solo nei suoi confronti, ritenendo che la statuizione di primo grado fosse divenuta definitiva nei confronti degli altri coeredi non appellanti. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) la violazione dell’art. 331 c.p.c., perché l’appello non era stato loro notificato e la Corte d’appello non aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, nonostante la qualità di litisconsorti necessari processuali degli eredi della parte deceduta in corso di causa; 2) la violazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., sostenendo che l’annullamento della condanna alle spese disposto per il solo appellante dovesse estendersi anche agli altri coeredi, non potendosi opporre loro il giudicato; 3) la violazione dell’art. 752 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente mantenuto l’intero debito ereditario a carico dei soli ricorrenti, anziché ripartirlo tra tutti i coeredi pro quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che, nel fascicolo del giudizio d’appello, non risultava la prova della notificazione dell’atto di appello ai due coeredi ricorrenti, ma solo una velina dell’atto con mere predisposizioni delle relate non completate dall’ufficiale giudiziario. Ha quindi affermato che, in caso di morte di una parte durante il primo grado, gli eredi assumono la posizione di litisconsorti necessari processuali e che, se l’impugnazione è proposta solo nei confronti di uno di essi, il giudice d’appello deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, a pena di nullità. La sentenza impugnata è stata dunque dichiarata nulla; i motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché decida sull’appello di merito con contraddittorio integro. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
In presenza di litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi della parte deceduta nel corso del primo grado, l’omessa notificazione dell’impugnazione ad alcuni di essi impone al giudice d’appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio, anche d’ufficio, a pena di nullità della sentenza.
È il parametro di denuncia dell’error in procedendo derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio.
È richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale prospettate con i motivi secondo e terzo, rimasti assorbiti.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’estensione agli altri coeredi degli effetti favorevoli dell’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno solo di essi.
Invocato per la ripartizione tra coeredi dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote.
Massime di principio
- Se una parte muore nel corso del giudizio di primo grado, la sua posizione processuale si trasferisce agli eredi, che in appello assumono la qualità di litisconsorti necessari processuali.
- Quando l’impugnazione non risulti notificata a tutti i litisconsorti necessari, il giudice d’appello deve rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio e ordinare l’integrazione, pena la nullità della sentenza.
- La prova della rituale instaurazione del contraddittorio in appello deve emergere dagli atti processuali; la mera esistenza di una bozza o velina dell’atto di impugnazione non basta a dimostrare la notificazione.
- L’erronea affermazione di contumacia di una parte non ritualmente evocata integra un vizio processuale idoneo a travolgere la decisione nel suo complesso quando incide su litisconsorti necessari.
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