Cassazione Penale, Sentenza n. 46328/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per vari motivi. Antropoli deduceva: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per decorso del termine delle indagini preliminari ex art. 335 c.p.p.; (2) illegittimità dell'utilizzo delle intercettazioni perché il fatto imputato andava in concreto qualificato come peculato d'uso (art. 314, comma 2 c.p.), reato non abilitante alle captazioni (art. 266 c.p.p.). Merola censurava: (1) violazione art. 266 e ss. c.p.p. per assenza di connessione sostanziale fra titolo per cui furono disposte intercettazioni e il peculato d'uso a lui ascritto; (2) vizio di motivazione e difetto di dolo/elemento soggettivo e di apporto causale nel concorso. Cicia deduceva: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di connessione sostanziale; (2) il fatto non costituisce reato per l'extraneo che si limita ad approfittare del passaggio (peculato d'uso come reato proprio di mano propria); (3) in subordine, anche se configurabile, sussiste la particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) o comunque mancanza del dolo e del contributo causale richiesti per il concorso ex art. 110 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Antropoli e Merola: le iscrizioni successive nel registro delle notizie di reato erano legittime (art. 335 c.p.p.), le intercettazioni erano utilizzabili e la valutazione in fatto dei giudici di merito non è sindacabile in Cassazione; i ricorrenti Antropoli e Merola sono quindi soccombenti e condannati alle spese. Diversamente, il ricorso di Cicia è stato accolto: la Corte ha ritenuto fondate le censure sul piano della responsabilità dell'extraneus e della mancanza di prova dell'apporto causale e del dolo richiesti per il concorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti e risultando il reato ormai estinto per decorso del tempo, la sentenza impugnata è stata annullata nei suoi confronti (con effetto estintivo/annullamento senza rinvio), con statuizione favorevole a Cicia.
Norme richiamate
Distinzione tra peculato (primo comma) e peculato d'uso (secondo comma); la qualificazione concreta del fatto rileva ai fini dell'ammissibilita delle intercettazioni e della tipicità. La Corte valuta la qualificazione in base al complesso degli elementi e ritiene possibile la riqualificazione in peculato d'uso ma non per questo automaticamente inutilizzabili le captazioni se i presupposti erano sussistenti all'atto dell'autorizzazione.
art. 314, comma 2 cod. pen. (peculato d'uso)
Considerato reato in parte autonomo e talvolta definito 'reato proprio' o 'di mano propria'; rileva nella valutazione sulla possibilità di concorso dell'extraneus e sui limiti delle intercettazioni.
art. 335 cod. proc. pen. (registro delle notizie di reato)
Il pubblico ministero deve iscrivere e aggiornare le notizie di reato; nuove iscrizioni sono legittime quando emergano elementi relativi a fatti ulteriori o diversamente circostanziati. La Corte ha ritenuto valide le iscrizioni successive e quindi tempestive le indagini, escludendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni per presunta scadenza dei termini.
art. 266 e ss. cod. proc. pen. (intercettazioni)
Le captazioni sono utilizzabili solo se, al momento dell'autorizzazione, sussisteva il presupposto di reato abilitante; ma la giurisprudenza di legittimità richiede una verifica retrospettiva per stabilire se la qualificazione originaria fosse un errore patologico o una normale evoluzione probatoria. La Corte ha applicato questo criterio, ritenendo lecite le intercettazioni nel caso concreto.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
Norma invocata per la non punibilità o attenuazione nei fatti di scarsa offensività; era stata già applicata in primo grado per Cicia. In Cassazione la questione è stata affrontata ma la decisione di accoglimento per Cicia si è fondata soprattutto su insussistenza del concorso e sull'estinzione del reato.
art. 117 cod. pen. (mutamento del titolo di reato e responsabilità dell'extraneus)
Disciplina i casi in cui il concorrente risponde per un reato diverso; la Corte chiarisce che l'art. 117 opera solo quando il correo ignori la qualifica soggettiva dell'intraneus e che non sia applicabile per estendere automaticamente la responsabilità all'extraneus che conosce la qualifica pubblicistica dell'agente.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Per rispondere in concorso occorre prova dell'apporto causale e dell'elemento soggettivo del concorrente; la Corte ha ritenuto mancanti tali elementi per Cicia (nessuna istigazione né prova che conoscesse l'illiceità dell'uso).
art. 616 cod. proc. pen. (cassa delle ammende e condanna alle somme)
Norma richiamata per la condanna alle spese e il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Le intercettazioni sono utilizzabili solo se, al momento in cui sono autorizzate, sussistono ragionevoli indizi relativi a un reato che abiliterebbe le captazioni; se la qualificazione cambia in corso di processo, il giudice deve valutare retrospettivamente se il mutamento fosse un "errore patologico" o la normale evoluzione probatoria.
- La distinzione tra peculato e peculato d'uso è rilevante: il peculato d'uso può essere considerato fattispecie autonoma e, in quanto tale, può porre limiti alla legittimità delle intercettazioni e alla responsabilità dell'extraneus.
- L'art. 117 c.p. non consente di estendere automaticamente la responsabilità per reati propri all'extraneus quando questi conosce la qualifica soggettiva dell'intraneus; la deroga opera principalmente quando il correo ignorava la qualifica soggettiva dell'agente.
- Per configurare il concorso (art. 110 c.p.) è necessaria la prova dell'apporto causale e dell'elemento soggettivo del concorrente; la mera fruizione di un vantaggio (es. un passaggio) non è sufficiente a integrare il concorso se non provata l'istigazione o la consapevolezza dell'illiceità.
- La valutazione in fatto dei giudici di merito circa la continuità e la gravità della condotta (es. uso continuativo del mezzo di servizio) è, di regola, insindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici manifesti.
- Quando il reato è estinto per prescrizione o per altri motivi sopravvenuti, il rimedio della Cassazione può essere l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio se non sono richiesti accertamenti ulteriori.
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