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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46328/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per vari motivi. Antropoli deduceva: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per decorso del termine delle indagini preliminari ex art. 335 c.p.p.; (2) illegittimità dell'utilizzo delle intercettazioni perché il fatto imputato andava in concreto qualificato come peculato d'uso (art. 314, comma 2 c.p.), reato non abilitante alle captazioni (art. 266 c.p.p.). Merola censurava: (1) violazione art. 266 e ss. c.p.p. per assenza di connessione sostanziale fra titolo per cui furono disposte intercettazioni e il peculato d'uso a lui ascritto; (2) vizio di motivazione e difetto di dolo/elemento soggettivo e di apporto causale nel concorso. Cicia deduceva: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di connessione sostanziale; (2) il fatto non costituisce reato per l'extraneo che si limita ad approfittare del passaggio (peculato d'uso come reato proprio di mano propria); (3) in subordine, anche se configurabile, sussiste la particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) o comunque mancanza del dolo e del contributo causale richiesti per il concorso ex art. 110 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Antropoli e Merola: le iscrizioni successive nel registro delle notizie di reato erano legittime (art. 335 c.p.p.), le intercettazioni erano utilizzabili e la valutazione in fatto dei giudici di merito non è sindacabile in Cassazione; i ricorrenti Antropoli e Merola sono quindi soccombenti e condannati alle spese. Diversamente, il ricorso di Cicia è stato accolto: la Corte ha ritenuto fondate le censure sul piano della responsabilità dell'extraneus e della mancanza di prova dell'apporto causale e del dolo richiesti per il concorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti e risultando il reato ormai estinto per decorso del tempo, la sentenza impugnata è stata annullata nei suoi confronti (con effetto estintivo/annullamento senza rinvio), con statuizione favorevole a Cicia.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Distinzione tra peculato (primo comma) e peculato d'uso (secondo comma); la qualificazione concreta del fatto rileva ai fini dell'ammissibilita delle intercettazioni e della tipicità. La Corte valuta la qualificazione in base al complesso degli elementi e ritiene possibile la riqualificazione in peculato d'uso ma non per questo automaticamente inutilizzabili le captazioni se i presupposti erano sussistenti all'atto dell'autorizzazione.

  • art. 314, comma 2 cod. pen. (peculato d'uso)

    Considerato reato in parte autonomo e talvolta definito 'reato proprio' o 'di mano propria'; rileva nella valutazione sulla possibilità di concorso dell'extraneus e sui limiti delle intercettazioni.

  • art. 335 cod. proc. pen. (registro delle notizie di reato)

    Il pubblico ministero deve iscrivere e aggiornare le notizie di reato; nuove iscrizioni sono legittime quando emergano elementi relativi a fatti ulteriori o diversamente circostanziati. La Corte ha ritenuto valide le iscrizioni successive e quindi tempestive le indagini, escludendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni per presunta scadenza dei termini.

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen. (intercettazioni)

    Le captazioni sono utilizzabili solo se, al momento dell'autorizzazione, sussisteva il presupposto di reato abilitante; ma la giurisprudenza di legittimità richiede una verifica retrospettiva per stabilire se la qualificazione originaria fosse un errore patologico o una normale evoluzione probatoria. La Corte ha applicato questo criterio, ritenendo lecite le intercettazioni nel caso concreto.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    Norma invocata per la non punibilità o attenuazione nei fatti di scarsa offensività; era stata già applicata in primo grado per Cicia. In Cassazione la questione è stata affrontata ma la decisione di accoglimento per Cicia si è fondata soprattutto su insussistenza del concorso e sull'estinzione del reato.

  • art. 117 cod. pen. (mutamento del titolo di reato e responsabilità dell'extraneus)

    Disciplina i casi in cui il concorrente risponde per un reato diverso; la Corte chiarisce che l'art. 117 opera solo quando il correo ignori la qualifica soggettiva dell'intraneus e che non sia applicabile per estendere automaticamente la responsabilità all'extraneus che conosce la qualifica pubblicistica dell'agente.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Per rispondere in concorso occorre prova dell'apporto causale e dell'elemento soggettivo del concorrente; la Corte ha ritenuto mancanti tali elementi per Cicia (nessuna istigazione né prova che conoscesse l'illiceità dell'uso).

  • art. 616 cod. proc. pen. (cassa delle ammende e condanna alle somme)

    Norma richiamata per la condanna alle spese e il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Le intercettazioni sono utilizzabili solo se, al momento in cui sono autorizzate, sussistono ragionevoli indizi relativi a un reato che abiliterebbe le captazioni; se la qualificazione cambia in corso di processo, il giudice deve valutare retrospettivamente se il mutamento fosse un "errore patologico" o la normale evoluzione probatoria.
  • La distinzione tra peculato e peculato d'uso è rilevante: il peculato d'uso può essere considerato fattispecie autonoma e, in quanto tale, può porre limiti alla legittimità delle intercettazioni e alla responsabilità dell'extraneus.
  • L'art. 117 c.p. non consente di estendere automaticamente la responsabilità per reati propri all'extraneus quando questi conosce la qualifica soggettiva dell'intraneus; la deroga opera principalmente quando il correo ignorava la qualifica soggettiva dell'agente.
  • Per configurare il concorso (art. 110 c.p.) è necessaria la prova dell'apporto causale e dell'elemento soggettivo del concorrente; la mera fruizione di un vantaggio (es. un passaggio) non è sufficiente a integrare il concorso se non provata l'istigazione o la consapevolezza dell'illiceità.
  • La valutazione in fatto dei giudici di merito circa la continuità e la gravità della condotta (es. uso continuativo del mezzo di servizio) è, di regola, insindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici manifesti.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione o per altri motivi sopravvenuti, il rimedio della Cassazione può essere l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio se non sono richiesti accertamenti ulteriori.

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