Cassazione Civile, Ordinanza n. 22547/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio in cui alcuni lavoratori avevano chiesto di accertare la violazione del divieto di intermediazione di manodopera previsto dalla legge n. 1369 del 1960, art. 1, di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente e di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d'appello aveva rigettato le domande e, successivamente, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario dei lavoratori, rilevando l'eterogeneità delle censure e la conformità della valutazione di merito ai precedenti di legittimità. Con il nuovo ricorso i lavoratori chiedevano la revocazione di quella sentenza di inammissibilità, sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore di percezione: secondo i ricorrenti, nel ricorso originario non era stata censurata la mera valutazione di fatto, ma l'apparenza e contraddittorietà della motivazione e il mancato ancoraggio della decisione a risultanze probatorie; lamentavano inoltre che la Corte avesse frainteso l'oggetto delle critiche rivolte alla sentenza impugnata e avesse erroneamente ritenuto che si trattasse di doglianze sull'accertamento di fatto. La società resistente si costituiva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore di percezione dei fatti di causa, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, essenziale e decisivo, e che restano esclusi gli errori di valutazione, interpretazione o qualificazione delle doglianze. Nel caso concreto, le censure dei ricorrenti miravano in realtà a contestare l'interpretazione data dalla Corte al contenuto del precedente ricorso e la valutazione della sentenza impugnata, cioè un errore di giudizio e non di fatto. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità della revocazione, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, cioè per una svista percettiva su un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o accertata, purché il fatto non sia stato oggetto di dibattito e l'errore sia essenziale e decisivo.
La revocazione della sentenza di cassazione è esperibile nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto, ma non quando si deduca in realtà un errore di giudizio sull'interpretazione dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge n. 1369 del 1960, art. 1
Costituiva il parametro sostanziale invocato nel giudizio originario per denunciare la violazione del divieto di intermediazione di manodopera.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata dei fatti di causa, non una critica alla lettura giuridica o logica delle risultanze processuali.
- Non integra errore di fatto revocatorio l'errata interpretazione del contenuto di un motivo di ricorso o delle difese di parte, poiché si tratta di errore di giudizio.
- La revocazione della sentenza di cassazione è inammissibile quando la pronuncia sul motivo impugnato sia comunque intervenuta, anche se la motivazione non abbia esaminato analiticamente tutte le argomentazioni svolte.
- Per configurare l'errore di fatto revocatorio, il fatto dedotto deve essere estraneo al thema decidendum e deve risultare essenziale e decisivo, nel senso che senza quell'errore la decisione sarebbe stata sicuramente diversa.
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