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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26949/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/12/2024 con cui il Tribunale di Modena ha disposto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza del 12/11/2024: la correzione ha modificato il numero di ore di attività non retribuita da 88 a 256. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 165 cod. pen., 130 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 274/2000, sostenendo che non si trattava di un mero errore materiale emendabile ma di un ripensamento discrezionale e peggiorativo del giudice sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di attività non retribuita, materia rimessa alla valutazione del giudice e non a semplici calcoli aritmetici o conversione automatica della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la correzione contestata non era un mero errore materiale, poiché la determinazione delle ore di lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice entro il limite della durata della pena sospesa e non è una semplice conversione aritmetica della pena. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza di correzione del 18/12/2024 e ha annullato la sentenza del 12/11/2024 limitatamente al calcolo del numero di ore di attività non retribuita, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Modena in diversa composizione. Ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata, tra gli altri obblighi, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa; la determinazione della durata delle attività è rimessa alla discrezionalità del giudice entro il limite massimo della pena sospesa.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Disciplina la correzione di errori materiali; la Corte richiama i limiti di applicabilità della correzione, ossia che non può essere utilizzata per sostituire o modificare essenzialmente una decisione giurisdizionale.

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    Norma richiamata dal Tribunale nella motivazione della ‘rettifica’ come presunta base normativa per la conversione; la Corte però esclude che la materia della sospensione condizionale subordinata a lavori di pubblica utilità nel caso concreto fosse riconducibile a una mera conversione automatica regolata da tale richiamo.

  • art. 186 cod. della strada (co. 9-bis richiamato)

    Richiamato dal Tribunale come parametro per un calcolo aritmetico di conversione della pena con lavoro di pubblica utilità; la Corte osserva che l'art. 186 e le norme di conversione non erano applicabili al caso della subordinazione della sospensione condizionale ai lavori di pubblica utilità, perché in quest'ultimo caso la determinazione delle ore è discrezionale e non una mera conversione della pena detentiva.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per delimitare il regime procedurale e di impugnabilità degli atti camerali; la Corte ricorda che l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale è impugnabile per cassazione nelle ipotesi previste.

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale è ammessa solo per rettificare una disarmonia tra l'espressione formale della decisione e il suo reale contenuto e non può essere usata per modificare sostanzialmente la decisione o per operare un ripensamento peggiorativo.
  • Quando la legge rimette la determinazione di obblighi accessori (es. numero di ore di lavoro di pubblica utilità in relazione alla sospensione condizionale) alla discrezionalità del giudice, la modifica di tale determinazione non può essere considerata un mero errore materiale correggibile con procedure semplificate, ma richiede una valutazione collegiale e motivata.
  • L'uso di calcoli aritmetici o di richiamo a norme di conversione (es. norme sulla conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità) non è automaticamente applicabile se la disciplina dell'istituto concreto (es. art. 165 c.p.) prevede poteri discrezionali del giudice sulla durata e le modalità.
  • Le ordinanze che decidono sull'istanza di correzione dell'errore materiale sono soggette a sindacato in Cassazione nei limiti previsti dalla giurisprudenza: pertanto, chi ritenga che si sia trattato di un cambiamento sostanziale e non di un errore materiale può impugnare l'ordinanza.
  • Se una correzione disposta prima della stesura delle motivazioni incide su scelte discrezionali del giudice o peggiora la posizione del condannato, il rimedio corretto è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame in diversa composizione.

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