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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31982/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'imputato era stata contestata la ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: l'illegittima valutazione del dato genetico quale prova del possesso della cosa e del dolo di ricettazione; il travisamento della prova per erronea interpretazione del dato genetico nel quadro probatorio complessivo; l'erronea attribuzione di valore probatorio al dato genetico; la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; e l'erronea applicazione della recidiva. La Corte ha rilevato che le doglianze erano già state dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione priva di vizi logici censurabili in cassazione. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sulla ragionevole certezza della riconducibilità del profilo genotipico al ricorrente, sul possesso della res, sulla consapevolezza della provenienza delittuosa e sul complessivo quadro probatorio. Quanto alla recidiva, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, poiché erano stati valorizzati precedenti della stessa indole, ravvicinati nel tempo, dai quali desumere la pericolosità del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che tutti i motivi non superassero la soglia di ammissibilità. Le censure sulla prova genetica, sulla valutazione complessiva degli elementi probatori e sul rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio erano già state proposte in appello e risultavano adeguatamente esaminate, senza vizi logici rilevabili in sede di legittimità. Il motivo sulla recidiva è stato ritenuto anche manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama il reato di ricettazione e ritiene adeguatamente motivata la prova del possesso della res e della consapevolezza della sua provenienza delittuosa.

  • art. 99 c.p.

    La Corte richiama l'applicazione della recidiva e ritiene sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la valorizzazione di precedenti della stessa indole, ravvicinati nel tempo, indicativi della pericolosità del ricorrente.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione applica i limiti del giudizio di legittimità, escludendo la rivalutazione del merito probatorio e dichiarando inammissibili censure già dedotte e adeguatamente disattese in appello.

  • art. 533 c.p.p.

    La Corte richiama la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo che la motivazione di merito abbia adeguatamente giustificato il giudizio di responsabilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza che riproponga questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del dato genetico o del complessivo quadro probatorio quando la sentenza di merito abbia illustrato logicamente la riconducibilità del profilo genotipico all'imputato e il significato degli ulteriori elementi a sostegno della responsabilità.
  • Ai fini della ricettazione, una motivazione di merito che colleghi logicamente il dato genetico al possesso della res e alla consapevolezza della provenienza delittuosa soddisfa il controllo di legittimità quando non presenti contraddizioni o manifeste illogicità.
  • La contestazione del mancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente, in sede di legittimità, di ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già logicamente apprezzato dai giudici di merito.
  • La recidiva può essere ritenuta configurabile quando la sentenza valorizzi precedenti della stessa indole, ravvicinati nel tempo, dai quali desumere la pericolosità del reo.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCircostanze del reatoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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