Cassazione Penale, Sentenza n. 44608/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/11/2021 che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare. Il ricorso articolava tre censure: (1) erronea applicazione dell'art. 47 I. 26/07/1975 n. 354 e vizio di motivazione per avere il Tribunale valutato negativamente l'evoluzione della personalità soprattutto in ragione della persistente professione di innocenza (pur avendo la ricorrente accettato la sentenza e la sanzione); (2) errore per avere il giudice attribuito rilievo alla mancata riparazione del danno, elemento non obbligatorio per la concessione delle misure alternative; (3) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il pericolo di reiterazione, non avendo considerato elementi favorevoli quali attività lavorativa, situazione familiare stabile e assenza di contatti con ambienti criminali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente il rigetto dell'affidamento e l'inammissibilità della detenzione domiciliare, fondando il giudizio prognostico sui risultati dell'osservazione e sugli elementi disponibili (in particolare l'assenza di segnali di ravvedimento e di iniziative risarcitorie, nonché l'entità della pena residua che superava il limite per i domiciliari). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la concessione delle misure alternative richiede elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole e che in sede di legittimità il sindacato è limitato al controllo della logica e della completezza della motivazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure di errore di diritto e vizi di motivazione sollevate dalla ricorrente.
art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disposizione richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e al giudizio prognostico sulla personalità e sulla rieducazione del condannato.
Norma utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per la proposizione di un ricorso manifestamente infondato o colpevole.
Principio di diritto richiamato: Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamato in relazione alla possibilità di ritenere la colpa nell'impugnazione e giustificare la sanzione pecuniaria per la parte che propone ricorso infondato.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione di misure alternative; la Corte di cassazione verifica solo la logica, la completezza e l'adeguatezza della motivazione, non sostituisce la valutazione prognostica.
- La decisione circa l'affidamento in prova deve fondarsi sui risultati dell'osservazione della personalità e su elementi concreti che indichino il ravvedimento e la rieducazione; l'assenza di risarcimento non è di per sé ostativa, ma la mancata disponibilità a riparare può essere valutata negativamente.
- Per la detenzione domiciliare rileva anche l'entità della pena residua: se supera i limiti previsti la misura risulta inammissibile.
- Elementi favorevoli come lavoro stabile, inserimento sociale e assenza di contatti criminali vanno considerati, ma da soli non sono sufficienti se mancano segnali di revisione critica e iniziative risarcitorie.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; le censure in cassazione devono riguardare vizi di motivazione o violazioni di diritto, non una diversa rivalutazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44450/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44451/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44454/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44455/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44456/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44458/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →