Cassazione Penale, Sentenza n. 03284/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/06/2025 che aveva rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 c.p. e la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975, per stato di salute psichica. Il ricorrente, per mezzo del difensore avv. Andrea Palmiero, deduceva vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'incompatibilità della detenzione in presenza di disturbi psichiatrici e chiedeva alternativamente il ricovero in una REMS.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto ampia istruttoria, inclusa perizia, e che le patologie fisiche e psichiche non fossero tali da rendere incompatibile la detenzione: le cure sono ritenute attuabili in ambiente carcerario e il soggetto assume terapie solo in quanto detenuto e assistito. Ha inoltre richiamato la pericolosità sociale e comportamenti dimostrativi finalizzati a ottenere benefici, elementi che rendono inaffidabili alcune diagnosi e che hanno fatto ritenere sussistente il concreto pericolo di commissione di delitti; tale pericolo, ai sensi dell'art. 147, quarto comma, c.p., impedisce il differimento. La richiesta di REMS è stata considerata inammissibile dato che la REMS non è idonea per soggetti irrevocabilmente condannati, capaci di intendere e volere e ritenuti pericolosi.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla disciplina del differimento dell'esecuzione della pena per infermità; la giurisprudenza richiede che l'infermità sia grave e incompatibile con la detenzione.
Prevede il divieto di differimento quando sussista concreto pericolo di commissione di delitti; applicata per escludere il differimento in presenza di pericolosità sociale accertata.
Legge n. 354/1975, art. 47-ter, comma 1-ter
Norma che disciplina la detenzione domiciliare per gravi infermità; utilizzata come possibile forma di esecuzione alternativa che è stata ritenuta non applicabile per assenza di incompatibilità con la detenzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna principale del ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 99/2019
Richiamata nella giurisprudenza di legittimità per precisare che le patologie psichiche possono giustificare il differimento solo se di gravità tale da determinare incompatibilità con lo stato detentivo, tenendo conto delle strutture carcerarie e delle esigenze di tutela degli altri detenuti e del personale.
Massime di principio
- La mera presenza di disturbi psichiatrici non basta: il differimento o la detenzione domiciliare sono concedibili solo se la patologia è grave e determina incompatibilità concreta con la detenzione (esigenza terapeutica non realizzabile in carcere o rischio per la vita).
- Il giudice deve verificare lo stato patologico anche con ausilio di perizia; una perizia negativa o la valutazione che le cure siano erogabili in carcere giustificano il rigetto.
- La pericolosità sociale e il concreto pericolo di commissione di reati possono prevalere e impedire il differimento ex art. 147 c.p.; tali elementi vanno valutati specificamente e non genericamente.
- La REMS non è una soluzione disponibile per tutti i casi: non è invocabile per soggetti irrevocabilmente condannati che risultino capaci di intendere e volere e pericolosi.
- Comportamenti del detenuto volti a simulare o strumentalizzare sintomi (gesti dimostrativi per ottenere benefici) possono indebolire la credibilità delle diagnosi e la richiesta di misure alternative.
- Ricorsi inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese e somme a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario che le impugnazioni siano fondate e ben motivate.
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