Cassazione Civile, Ordinanza n. 37987/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della società al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per l'inadempimento dell'obbligo di lavaggio della divisa aziendale. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società. Il Tribunale di Milano ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che il contratto di lavoro si fosse concluso a Napoli, dove sarebbe pervenuta l'accettazione della proposta da parte della lavoratrice. Con regolamento necessario di competenza, la lavoratrice ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 413 c.p.c. e sostenendo che il contratto fosse stato sottoscritto contestualmente in Segrate il 15.11.2013 da entrambe le parti, con conseguente conclusione del rapporto in quel luogo; ha inoltre evidenziato l'assenza di prova della spedizione e ricezione a Napoli della lettera di assunzione e richiamato l'art. 1327 c.c. per sostenere che, in ogni caso, il contratto doveva considerarsi concluso nel luogo di inizio dell'esecuzione. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente applicato il criterio residuale fondato sulla ricezione dell'accettazione presso il preponente, trascurando il valore probatorio della scrittura privata prodotta, dalla quale risultava la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate da parte della lavoratrice e del legale rappresentante della società. In assenza di prova della trasmissione e ricezione a Napoli della lettera firmata, la Corte ha affermato che la conoscenza datoriale dell'accettazione doveva essere collocata contestualmente alla sottoscrizione, con conclusione del contratto in Segrate e conseguente competenza territoriale del Tribunale di Milano, davanti al quale il giudizio deve proseguire. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso introduttivo del rito del lavoro, utilizzato dalla parte attrice per proporre la domanda davanti al tribunale competente.
Regola il criterio di competenza territoriale nelle controversie di lavoro; la Corte afferma che il luogo in cui è sorto il rapporto va individuato secondo le risultanze probatorie e che il criterio della ricezione dell'accettazione è solo concorrente e residuale.
Consente il regolamento necessario di competenza avverso la decisione del tribunale sulla competenza.
Le questioni di competenza si decidono in base a quanto risulta dagli atti, con esclusione delle prove costituende e utilizzando solo prove precostituite.
Il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione; la Corte precisa però che tale regola opera solo in via residuale, se mancano elementi per ritenere una conclusione contestuale del contratto.
La proposta e l'accettazione si presumono conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria; anche questa regola è ritenuta residuale e applicabile solo se non emergono elementi per una conoscenza contestuale.
Alla scrittura privata ritualmente prodotta va riconosciuta piena efficacia probatoria quanto alla provenienza delle dichiarazioni sottoscritte, valore che il giudice di merito non può trascurare.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il criterio della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente opera solo in via residuale, quando non vi siano elementi per ritenere che il contratto sia stato concluso contestualmente alla sottoscrizione della proposta per accettazione.
- Se una scrittura privata prodotta in giudizio attesta la sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro da parte del lavoratore e del datore di lavoro in un determinato luogo, il giudice deve valorizzarne la forza probatoria e non può fondare la competenza su una diversa modalità di conclusione del contratto priva di riscontri negli atti.
- In tema di regolamento di competenza, il giudice deve decidere sulla base delle prove precostituite già acquisite agli atti, senza fare ricorso a ricostruzioni fattuali non sorrette da elementi probatori.
- Il criterio della ricezione dell'accettazione presso la sede del datore di lavoro non può essere applicato automaticamente per radicare la competenza territoriale, se dagli atti emerge una conclusione del contratto in presenza o comunque contestuale alla firma nel luogo indicato dalla scrittura privata.
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