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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 27732/2024 della Corte di cassazione che aveva rigettato i precedenti gradi di impugnazione. I ricorrenti censurano plurimi errori percettivi e valutativi: in particolare sostengono che la Corte non avrebbe rilevato la partecipazione di Valia Anna alla truffa (dovendo ella essere considerata coimputata e non persona offesa), che le dichiarazioni e le intercettazioni (es. conversazione del 24/04/2009) provano il suo ruolo attivo, che la Valia avrebbe dovuto essere sentita ex art. 210 c.p.p. e le sue dichiarazioni trattate secondo l'art. 192, comma 3 c.p.p.; inoltre deducono un errore di fatto idoneo a qualificare diversamente il reato (applicazione dell'art. 47, comma 2 c.p. per errore scusabile che avrebbe escluso il reato di sequestro a scopo di estorsione), e contestano la mancanza del requisito della sinallagmaticità tra pagamento e liberazione richiesto per l'art. 630 c.p.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia limitato agli errori materiali e agli errori di fatto 'percettivi' e non possa essere usato per ottenere un nuovo e diverso apprezzamento delle prove o per correggere un presunto errore di valutazione. Le doglianze proposte dai Fornelli attengono a diversa valutazione del materiale probatorio e a questioni di merito già esaminate e respinte nelle pronunce precedenti; pertanto non configurano l'errore percettivo ammesso dal rimedio straordinario. La Corte ha anche richiamato le motivazioni già adottate dai giudici di merito circa l'assenza di elementi probatori sulla partecipazione di Valia alla truffa e la valutazione della sua attendibilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è riconosciuto solo per errori materiali o per errori di fatto percettivi che consistono in svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità; non è ammesso per contestare valutazioni di merito o per richiedere un nuovo esame delle prove.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    La mancata escussione della persona (presunta parte nella vicenda) è questione che doveva essere tempestivamente dedotta nei gradi precedenti; la Corte ha ritenuto la questione indeducibile se sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato che la qualificazione della Valia come persona offesa impedisce l'automatica applicazione delle regole di controllo previste dall'art. 192, comma 3; i giudici di merito avevano ritenuto la donna persona offesa e hanno motivato sull'attendibilità delle sue dichiarazioni.

  • art. 47, secondo comma, cod. pen.

    L'eccezione di un errore che farebbe applicare l'art. 47, comma 2 (errore su elementi costitutivi del reato) è stata esaminata e ritenuta non idonea a cambiare la qualificazione penale, posto che la differenza prospettata attiene a valutazioni di merito e alla qualificazione dei fatti.

  • art. 630 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la privazione della libertà finalizzata a ottenere una prestazione patrimoniale quale prezzo della liberazione, anche se collegata a un rapporto illecito precedente, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione; non è richiesta una sinallagmaticità stretta tra pagamento e liberazione per escludere il delitto.

  • Sentenza Sez. U. n. 962/2003 (Huang)

    Citata come principio consolidato che la condotta di privazione della libertà per ottenere una prestazione patrimoniale costituisce sequestro a scopo di estorsione, anche ove l'adempimento sia riferibile a un precedente rapporto illecito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto ravvisabili ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quantificato equitativamente la somma.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti di legittimità); non può essere usato per riallestire una diversa valutazione delle prove già esaminate (errore di giudizio).
  • Questioni processuali o di inutilizzabilità di dichiarazioni (es. mancata escussione ex art. 210 c.p.p. o applicabilità dell'art. 192 c.p.p.) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: sollevarle per la prima volta in Cassazione è, di norma, indeducibile.
  • Per contestare la qualificazione della condotta (es. sequestro a scopo di estorsione vs esercizio arbitrario di diritti) occorre proporre elementi probatori precisi e indicazioni puntuali di svista nei giudizi precedenti; la mera prospettazione di una diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente.
  • La giurisprudenza consolidata ammette che la privazione della libertà finalizzata a ottenere una prestazione patrimoniale, anche collegata a un rapporto illecito preesistente, possa integrare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione; chi impugna tale qualificazione deve contestarne specificamente i presupposti fattuali.
  • La partecipazione o meno di una persona qualificata come "persona offesa" va valutata in base al complesso probatorio: per ottenere riesame tramite rimedi straordinari è necessario dimostrare un errore percettivo puntuale e non una diversa lettura complessiva delle prove.
  • L'esistenza di un intervento o di un interesse della Corte EDU non altera i requisiti di ammissibilità del rimedio nazionale ex art. 625-bis; l'interesse della Corte EDU va segnalato ma non sostituisce la necessità di provare l'errore percettivo richiesto.

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