Cassazione Penale, Ordinanza n. 24467/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari. Con il primo motivo ha dedotto, per la prima volta in sede di legittimità, la nullità del giudizio di appello per asserita incompatibilità a giudicare nel merito del giudice che aveva già deciso in sede de libertate nello stesso procedimento. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, la misura della pena. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva negato le attenuanti valorizzando la condotta successiva alla confessione, ritenuta sintomatica di scarsa resipiscenza: l'imputato aveva tentato di difendersi accusando ingiustamente un affine, si era reso irreperibile per alcuni mesi e aveva tentato la fuga in Germania.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'eventuale incompatibilità non incide sulla capacità del giudice e la decisione incidentale de libertate non determina alcun pregiudizio sulla decisione di merito. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e risultavano sorretti da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
L'eventuale incompatibilità del giudice non integra un vizio di capacità del giudice, tale da determinare nullità rilevante sotto il profilo indicato dalla norma.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.
La pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze attenuanti o aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in aderenza ai criteri di legge.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia congrua.
Massime di principio
- L'eventuale incompatibilità del giudice che abbia già adottato provvedimenti de libertate nello stesso procedimento non incide, di per sé, sulla capacità del giudice e non determina automaticamente la nullità della decisione di merito.
- La decisione incidentale assunta in materia cautelare non pregiudica la successiva valutazione del merito, poiché non esprime un giudizio anticipato vincolante sulla responsabilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non per una diversa lettura del fatto.
- Ai fini della concessione delle attenuanti generiche è legittimo valorizzare anche la condotta processuale e post delictum dell'imputato, specie se denota assenza di collaborazione o comportamento elusivo.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o devolvono questioni non proponibili in sede di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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