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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29355/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte del titolare di un'impresa individuale, della decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà a garanzia di un credito erariale oggetto di sei avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado e il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava atto di rinuncia, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta per adesione alla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, in conformità all'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta per adesione a una definizione agevolata delle controversie tributarie, determina l'estinzione del giudizio.
  • Nei giudizi estinti per effetto della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per adesione alla definizione agevolata, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando mancano i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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