Cassazione Civile, Ordinanza n. 29355/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte del titolare di un'impresa individuale, della decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà a garanzia di un credito erariale oggetto di sei avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado e il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava atto di rinuncia, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta per adesione alla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, in conformità all'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997
norma richiamata quale base dell'autorizzazione all'iscrizione di ipoteca sugli immobili a garanzia del credito erariale
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la rinuncia al giudizio è avvenuta per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista da questa disposizione
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
nei processi estinti per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato non dovuto nel caso deciso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta per adesione a una definizione agevolata delle controversie tributarie, determina l'estinzione del giudizio.
- Nei giudizi estinti per effetto della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per adesione alla definizione agevolata, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando mancano i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →