Cassazione Penale, Sentenza n. 25797/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva da un condannato, volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di decisioni irrevocabili distinte. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta ritenendo non dimostrata l’unicità del disegno criminoso: i fatti relativi agli anni 2020 e 2021, già unificati tra loro, erano considerati troppo distanti rispetto ai fatti oggetto della decisione del 24 novembre 2023, riferiti a episodi del febbraio 2017; inoltre non risultava provato che la condizione di tossicodipendenza fosse già presente nel 2017. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili: mancata considerazione della documentazione attestante la tossicodipendenza già nel 2017; mancata valorizzazione dell’omogeneità delle violazioni e della loro localizzazione nel medesimo contesto spaziale; sottovalutazione del fatto che le condotte di spaccio degli anni 2020 e 2021 erano già state unificate tra loro per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta di indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate, ma sempre con riferimento alla presenza, sin dal primo reato, di una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi. Nel caso concreto ha ritenuto decisivo il lasso temporale particolarmente esteso, superiore a tre anni, tra i fatti già unificati e quelli per cui si chiedeva l’estensione della continuazione; tale elemento rendeva irrilevante il mancato esame della documentazione sulla tossicodipendenza, perché comunque incompatibile con l’accertamento di una deliberazione unitaria. La Corte ha inoltre affermato che il richiamo alla tossicodipendenza nell’art. 671 c.p.p. opera sul piano probatorio e non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto ex art. 81 c.p. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione presuppone un unico disegno criminoso, inteso come programmazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, di una pluralità di condotte in vista di un unico fine; non basta la mera reiterazione o abitualità criminosa.
Il riferimento alla tossicodipendenza opera sul piano probatorio come possibile indice dell'ideazione comune, ma non altera i presupposti sostanziali della continuazione previsti dall'art. 81 c.p.; se altri indici sono chiaramente contrari, da solo non basta.
La scelta legislativa di inserire il riferimento alla tossicodipendenza nell'art. 671 c.p.p. è letta come intervento sul versante probatorio, non come modifica della struttura dell'istituto della continuazione.
Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, il giudice deve svolgere una verifica concreta e non meramente astratta su indici quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e abitudini di vita programmate.
- L’unicità del disegno criminoso non coincide né con una generica tendenza a commettere reati analoghi né con una scelta di vita criminale, ma richiede una deliberazione iniziale, anche di massima, che abbracci i reati successivi almeno nelle loro linee essenziali.
- La prova della tossicodipendenza può costituire un elemento indiziario favorevole al riconoscimento della continuazione, ma non è di per sé sufficiente quando altri dati fattuali, come un ampio intervallo temporale tra i fatti, depongano in senso contrario.
- La già avvenuta unificazione per continuazione di alcuni reati non comporta automaticamente l’estensione del medesimo trattamento ad altri fatti successivi o remoti, dovendo essere verificata autonomamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
- Un rilevante scarto temporale tra i fatti da unificare può assumere valore decisivo per escludere la programmazione unitaria, rendendo irrilevanti ulteriori elementi probatori favorevoli non decisivi.
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