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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11510/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello per plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, cioè la mancata riconduzione della condotta nell'ipotesi di lieve entità. Dalla motivazione richiamata nell'ordinanza emerge che la corte di merito aveva escluso tale qualificazione valorizzando l'attività svolta all'interno di una piazza di spaccio, l'esistenza di una fitta rete di clienti contattati costantemente e la commercializzazione di diverse tipologie di sostanze, indice di una non irrilevante capacità di rifornimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego della lieve entità, osservando che la motivazione di merito aveva valutato complessivamente tutti gli indici rilevanti secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite nella sentenza Murolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità non è configurabile quando la valutazione complessiva degli indici fattuali evidenzia un'attività di spaccio non minimale, svolta in una piazza di spaccio, con clientela stabile e pluralità di sostanze trattate, tali da mostrare una non irrilevante capacità di rifornimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 -01

    La verifica della lieve entità deve fondarsi su una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli indici sintomatici del fatto, senza frammentare i singoli elementi.

Massime di principio

  • In materia di spaccio di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione globale di tutti gli indici oggettivi e soggettivi della condotta; non è sufficiente isolare un singolo elemento favorevole alla difesa se il quadro complessivo depone per una attività non minimale.
  • La partecipazione a una piazza di spaccio, l'esistenza di una clientela stabile e la trattazione di diverse tipologie di sostanze sono indici idonei a escludere la fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
  • Quando il giudice di merito applica correttamente i criteri di valutazione complessiva indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la censura di mancato riconoscimento della lieve entità tende a risolversi in una contestazione di merito e non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i limiti di legge, l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
SottomaterieLieve entità

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