Cassazione Penale, Sentenza n. 1875/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la decisione di merito sul capo di imputazione relativo alla ricettazione: la difesa sosteneva che dalle deposizioni e dagli elementi di prova risultava più probabile che Mancini fosse l'autore del furto (non il ricettatore), denunciando illogicità e incongruenze nella valutazione delle testimonianze (in particolare della persona offesa, Brioli) e nelle argomentazioni usate dal Tribunale per escludere che l'imputato si fosse impossessato direttamente del tablet.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su rilievi di merito non riservati a questa sede: i giudici di merito avevano fornito adeguata motivazione sul punto e la difesa si limitava a prospettare una diversa valutazione delle prove. Sono confermate le statuizioni dei giudici di merito (condanna per tentato furto pluriaggravato e per ricettazione, con rideterminazione della pena in appello riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Viene riconosciuta come circostanza attenuante ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, con conseguente riduzione della pena operata dalla Corte d'Appello
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente come limite delle censure in Cassazione: non sono ammissibili doglianze che si risolvono in una mera diversa valutazione delle risultanze di fatto, salvo che non emergano contraddizioni o illogicità della motivazione rientranti in questa lettera
Norma di procedimento richiamata per il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nel caso il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Consente alla Corte di imporre al ricorrente il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; qui applicata nella misura di Euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua
- Per contestare efficacemente una condanna per ricettazione opponendo l'ipotesi di essere autore del furto, la difesa deve produrre elementi probatori o mostrare specifiche incoerenze logico-giuridiche nella motivazione dei giudici di merito, non semplici dubbi o ricostruzioni alternative
- Il possesso di beni provento di furto integra elementi rilevanti per la ricettazione se l'imputato non fornisce spiegazioni plausibili sul titolo di provenienza; l'assenza di giustificazione può sostenere la condanna anche se non si prova l'autore materiale del furto
- Le valutazioni sulla attendibilità del riconoscimento di persona e delle dichiarazioni testimoniali rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito se adeguatamente motivate; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare motivazione illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente
- Quando si intendono sollevare questioni di diritto o vizi formali (es. carenze motivazionali evidenti, violazioni di norme processuali) è più efficace circoscriverle a profili che rientrano nella giurisdizione di legittimità, evitando censure puramente di fatto
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