Cassazione Penale, Sentenza n. 38868/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva ritenuto responsabile, quale concorrente esterno, di reati connessi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 291-quater e 291-bis d.P.R. n. 43/1973). Sosteneva che le sue condotte erano posteriori all'organizzazione dei trasporti illeciti e si limitavano ad attività di assistenza legale, recupero mezzi e supporto logistico; mancava quindi il requisito soggettivo del dolo diretto a rafforzare o conservare il sodalizio criminoso e la condotta avrebbe dovuto essere al più qualificata come favoreggiamento (art. 379 c.p.). Denunciava vizi di motivazione e la mancata distinzione tra concorso esterno e mera assistenza post factum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati considerati come mera rivalutazione dei fatti e quindi inammissibili in sede di legittimità; la sentenza impugnata è stata ritenuta logica e priva di vizi formali nella valutazione probatoria circa il ruolo dell'imputato come concorrente esterno che ha fornito contributi significativi e determinanti (supporto economico, legale e logistico) alla operatività dei sodalizi. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente escluso la qualificazione della condotta come favoreggiamento personale, richiamando il principio secondo cui il favoreggiamento non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente se l'azione si risolve in concorso nel reato altrui. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; richiamato in relazione all'accertamento del ruolo concorrente dell'imputato rispetto ai fatti ascritti.
art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973
Norma del testo unico doganale relativa a condotte penalmente rilevanti connesse al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; è uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Ulteriore norma del d.P.R. n. 43/1973 richiamata nella imputazione relativa al contrabbando; parte del quadro normativo dei reati contestati.
Regola il favoreggiamento personale; la Corte ha interpretato che la fattispecie prospettata dal ricorrente non poteva essere qualificata come mero favoreggiamento essendo le sue condotte funzionalmente connesse all'operatività di un reato permanente e potendo integrare concorso.
Individua i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del controllo sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che molte censure del ricorrente costituissero una non ammissibile rivalutazione del merito, oltre che mere contestazioni di valutazione probatoria.
Norma richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alle conseguenze in ordine alle spese e sanzioni; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma procedurale citata in relazione alla richiesta di trattazione orale del ricorso avanzata dalla difesa.
Massime di principio
- Il concorso esterno nell'associazione è configurabile anche per chi non sia organico al sodalizio, quando le sue condotte apportino un contributo significativo e determinante alla vita o alla sopravvivenza dell'associazione, soprattutto se tali attività facilitano l'operatività nei momenti di difficoltà.
- La qualificazione della condotta (concorso esterno vs favoreggiamento) dipende non solo dalla temporalità delle azioni ma dal loro effetto sulla conservazione o rafforzamento dell'organizzazione criminale: attività di supporto legale, logistico o economico ripetute e sistematiche possono integrare concorso esterno.
- In sede di Cassazione non è consentita una mera rivalutazione delle risultanze processuali: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano specifici vizi logici o formali nella motivazione.
- Il favoreggiamento personale è difficilmente configurabile quando l'agevolazione avviene nel corso di un reato permanente e si traduce, di fatto, in un concorso nell'attività del colpevole; è necessario valutare la dotazione soggettiva e l'alterità di posizione del presunto favoreggiatore.
- Per una difesa efficace in casi simili è utile concentrarsi su errori di diritto, contraddizioni logiche nella motivazione o carenze probatorie specifiche (non su una generale richiesta di riconsiderazione dei fatti), e documentare l'assenza del dolo diretto a rafforzare il sodalizio.
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