Cassazione Penale, Ordinanza n. 04872/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva negato l'applicazione della continuazione tra tre reati in materia di stupefacenti già definiti con diverse sentenze e commessi in date diverse (06/10/2006, 10/03/2009 e agosto 2009). Il giudice di merito aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la mancanza di contiguità temporale tra i fatti, l'ampio intervallo tra primo e secondo reato, e la sola omogeneità delle violazioni, ritenuta insufficiente. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione dell'ordinanza fosse apparente e che non fossero state esaminate concretamente le modalità esecutive delle condotte; inoltre si lamentava la mancata acquisizione di atti non specificamente indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità. Ha rilevato che il ricorrente si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali astratti senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso la continuazione per la mancanza di contiguità temporale tra i fatti e per l'assenza di concreti indici sintomatici di un disegno criminoso unitario. La mera identità delle modalità esecutive è stata ritenuta manifestamente insufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente quale disciplina della continuazione; per il riconoscimento occorre la prova di un medesimo disegno criminoso unitario, non desumibile dalla sola omogeneità delle condotte e incompatibile, in questo caso, con l'ampio intervallo temporale tra i reati.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve essere sorretta da una allegazione concreta e specifica degli indici sintomatici dell'unitario disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero richiamo a principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza.
- Ai fini della continuazione, l'omogeneità del titolo di reato o delle modalità esecutive non basta da sola a dimostrare il medesimo disegno criminoso, soprattutto quando tra i fatti intercorrono lunghi intervalli temporali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non si confronta con le specifiche ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata.
- La doglianza sulla mancata acquisizione di atti processuali deve essere formulata in modo puntuale, indicando quali atti siano necessari e perché rilevanti, altrimenti la censura resta incomprensibile e quindi inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →