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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era imputata di bancarotta fraudolenta distrattiva, in concorso con DI LETO MARTINO, titolare di una ditta individuale dichiarata fallita (saldo delle distrazioni contestate pari a Euro 104.154,00). In Cassazione ha dedotto due gruppi di censure: (1) vizi procedurali relativi al diniego della richiesta di trattazione orale (ritenuta tardiva) e alla tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza del 13/10/2022; (2) vizi di diritto e di motivazione sulla ricostruzione del reato, sostenendo che le operazioni contestate erano rimborsi o attribuibili ad altri soggetti (o anteriori) e che mancava la prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta, potendosi al massimo configurare una bancarotta preferenziale.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo ha ritenuto infondato il rilievo sulla trattazione orale: la richiesta originaria era stata respinta per tardività e non poteva "reviviscere" a seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza. Quanto alla tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale, il vizio è stato considerato sanato poiché il difensore aveva comunque ricevuto le conclusioni e non aveva sollevato eccezione in primo grado. Sul merito, la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta distrattiva: parte delle somme risultavano trasferite ad altri soggetti e rilevanti versamenti provenivano da terzi in epoca diversa, e la ricorrente aveva consapevolezza che i prelievi riducevano la garanzia patrimoniale dei creditori. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, a favore della parte civile, di Euro 4.000,00 per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate rispetto ai profili procedurali e di merito prospettati.

  • art. 178, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità del processo (categorie e regime). La Corte ha ritenuto che i vizi denunciati fossero nullità a regime intermedio o comunque sanate nel corso del giudizio e quindi non idonee a determinare l'annullamento.

  • art. 23-bis, comma 2 e 4, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Richiamato in relazione alla disciplina della trattazione orale e dei termini eccezionali; la Corte ha concluso che la richiesta di trattazione orale tardiva, pur seguita da rinvio dell'udienza, non può essere considerata ritualmente proposta.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la riproduzione integrale dei motivi nel ricorso di cassazione; richiamato in relazione ai limiti formali dell'impugnazione.

  • art. 110 c.p.

    Principio sul concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio per affermare la responsabilità dell'extraneus che concorre volontariamente al depauperamento patrimoniale.

  • art. 216, comma 1, n.1, legge fallimentare

    Riferimento normativo relativo ai reati fallimentari (bancarotta); usato per inquadrare la fattispecie contestata.

  • art. 43 c.p.

    Definizione del dolo e del nesso causale nel reato; la Corte ha ritenuto che il contributo volontario al depauperamento configuri il dolo richiesto per il concorso nella bancarotta.

  • art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norme concernenti la notifica degli atti e termini processuali; richiamate in relazione alla tempestività della comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale.

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Disposizione sui poteri del giudice in ordine alla decisione di merito; citata nel contesto delle censure sul convincimento del giudice di merito.

Massime di principio

  • Una richiesta di trattazione orale respinta per tardività non si ritiene automaticamente "riaperta" o validata da un successivo rinvio d'ufficio dell'udienza; la tempestività va valutata al momento della prima istanza.
  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale può essere considerata sanata (nullità a regime intermedio) se la parte ha comunque preso conoscenza degli atti e non ha sollevato tempestivamente l'eccezione nel corso del giudizio di merito.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, il concorso di un soggetto estraneo (extraneus) è configurabile quando questi fornisce un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio societario; non è sempre richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa per configurare il dolo.
  • La qualificazione della condotta (distrazione vs preferenza) dipende dalla concreta destinazione delle somme e dall'esistenza di trasferimenti verso terzi o rimesse antecedenti; versamenti a soggetti diversi o provenienze esterne possono rafforzare l'impostazione della distrazione.
  • In Cassazione il controllo è principalmente di legittimità e verifica la correttezza logico-giuridica del ragionamento motivazionale della sentenza impugnata; non è luogo per riesaminare pienamente le valutazioni di fatto già svolte dai giudici di merito, salvo vizi logici o di diritto evidenti.

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