Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00258/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da lavori di palificazione e costruzione di opere di sostegno eseguiti in forza di un appalto tra le parti. Dopo la sospensione dei lavori e il successivo crollo della paratia, il committente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale; la Corte d’appello, riuniti gli appelli, aveva riconosciuto una responsabilità solidale dell’appaltatore e di altro convenuto, con concorso di colpa del committente nella misura del 20%, liquidando il danno in euro 67.566,184. Con il ricorso per cassazione l’appaltatore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1227 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito al committente un concorso di colpa senza un effettivo accertamento dell’entità delle rispettive colpe e del nesso causale, ricorrendo impropriamente a un criterio equitativo per ripartire le responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2041 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il danno fosse stato quantificato in modo tale da riconoscere al committente un importo corrispondente alla realizzazione di un’opera nuova e più costosa, e non al reale depauperamento subito, con conseguente indebita locupletazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato deve essere accertato in modo logico, verificando la gravità delle rispettive condotte e la loro efficienza causale, senza ricorrere al criterio equitativo, che è utilizzabile solo nella liquidazione del danno e non nella determinazione delle singole colpe. Ha inoltre rilevato che il danno risarcibile deve corrispondere alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, evitando che il risarcimento si traduca in un vantaggio o in un arricchimento del danneggiato; nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva valutato quale fosse la reale utilità economica perduta dal committente in relazione alle lavorazioni pattuite. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento del contratto di appalto, a fondamento della domanda risarcitoria e della condanna pronunciata in appello.

  • art. 1223 c.c.

    Usato per ribadire che il risarcimento copre solo il danno conseguenza immediatamente e direttamente derivante dall'inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    È norma sulla liquidazione equitativa del danno, ma non può essere impiegata per determinare il grado di colpa dei concorrenti.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato va accertato sul piano causale, valutando la gravità delle rispettive condotte e la loro incidenza nella produzione del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per chiarire che il rinvio ai criteri dell'art. 1226 c.c. opera nella liquidazione del danno, non nella ripartizione delle colpe.

  • art. 2055, ultimo comma, c.c.

    Evocato come presunzione di pari concorso di colpa quando non sia possibile dimostrare diversamente l'entità degli apporti causali.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio e l'asserita omissione di esame delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio motivazionale per motivazione apparente o mancante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato nel secondo motivo per sostenere che il risarcimento non possa tradursi in un indebito arricchimento del danneggiato.

Massime di principio

  • Nel concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., il giudice deve compiere un accertamento causale e comparativo delle condotte, verificando quale apporto abbia inciso maggiormente sull'evento dannoso; non è sufficiente una ripartizione intuitiva o meramente equitativa delle colpe.
  • Il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. può essere utilizzato per liquidare il danno quando l'esatta quantificazione sia impossibile o particolarmente difficile, ma non per determinare la misura della colpa dei soggetti coinvolti.
  • Il risarcimento da inadempimento contrattuale deve limitarsi alle conseguenze immediate e dirette della lesione dell'interesse del creditore, evitando di attribuire al danneggiato un vantaggio economico superiore alla perdita effettivamente subita.
  • Quando il creditore faccia eseguire da terzi una prestazione sostitutiva o riparatoria, il risarcimento deve essere commisurato all'utilità economica che egli avrebbe conseguito se l'inadempimento non si fosse verificato, e non al costo di un'opera diversa o di maggior pregio.
  • La motivazione sulla percentuale di concorso colposo deve dar conto sia dell'entità della colpa del danneggiato sia della sua efficienza causale rispetto al danno; la sola affermazione di una percentuale, senza tali passaggi logici, è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.