Cassazione Civile, Ordinanza n. 00258/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da lavori di palificazione e costruzione di opere di sostegno eseguiti in forza di un appalto tra le parti. Dopo la sospensione dei lavori e il successivo crollo della paratia, il committente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale; la Corte d’appello, riuniti gli appelli, aveva riconosciuto una responsabilità solidale dell’appaltatore e di altro convenuto, con concorso di colpa del committente nella misura del 20%, liquidando il danno in euro 67.566,184. Con il ricorso per cassazione l’appaltatore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1227 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito al committente un concorso di colpa senza un effettivo accertamento dell’entità delle rispettive colpe e del nesso causale, ricorrendo impropriamente a un criterio equitativo per ripartire le responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2041 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il danno fosse stato quantificato in modo tale da riconoscere al committente un importo corrispondente alla realizzazione di un’opera nuova e più costosa, e non al reale depauperamento subito, con conseguente indebita locupletazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato deve essere accertato in modo logico, verificando la gravità delle rispettive condotte e la loro efficienza causale, senza ricorrere al criterio equitativo, che è utilizzabile solo nella liquidazione del danno e non nella determinazione delle singole colpe. Ha inoltre rilevato che il danno risarcibile deve corrispondere alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, evitando che il risarcimento si traduca in un vantaggio o in un arricchimento del danneggiato; nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva valutato quale fosse la reale utilità economica perduta dal committente in relazione alle lavorazioni pattuite. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento del contratto di appalto, a fondamento della domanda risarcitoria e della condanna pronunciata in appello.
Usato per ribadire che il risarcimento copre solo il danno conseguenza immediatamente e direttamente derivante dall'inadempimento.
È norma sulla liquidazione equitativa del danno, ma non può essere impiegata per determinare il grado di colpa dei concorrenti.
Il concorso colposo del danneggiato va accertato sul piano causale, valutando la gravità delle rispettive condotte e la loro incidenza nella produzione del danno.
Richiamato per chiarire che il rinvio ai criteri dell'art. 1226 c.c. opera nella liquidazione del danno, non nella ripartizione delle colpe.
Evocato come presunzione di pari concorso di colpa quando non sia possibile dimostrare diversamente l'entità degli apporti causali.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio e l'asserita omissione di esame delle risultanze istruttorie.
Parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
Parametro di deduzione del vizio motivazionale per motivazione apparente o mancante.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza d'appello.
Invocato nel secondo motivo per sostenere che il risarcimento non possa tradursi in un indebito arricchimento del danneggiato.
Massime di principio
- Nel concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., il giudice deve compiere un accertamento causale e comparativo delle condotte, verificando quale apporto abbia inciso maggiormente sull'evento dannoso; non è sufficiente una ripartizione intuitiva o meramente equitativa delle colpe.
- Il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. può essere utilizzato per liquidare il danno quando l'esatta quantificazione sia impossibile o particolarmente difficile, ma non per determinare la misura della colpa dei soggetti coinvolti.
- Il risarcimento da inadempimento contrattuale deve limitarsi alle conseguenze immediate e dirette della lesione dell'interesse del creditore, evitando di attribuire al danneggiato un vantaggio economico superiore alla perdita effettivamente subita.
- Quando il creditore faccia eseguire da terzi una prestazione sostitutiva o riparatoria, il risarcimento deve essere commisurato all'utilità economica che egli avrebbe conseguito se l'inadempimento non si fosse verificato, e non al costo di un'opera diversa o di maggior pregio.
- La motivazione sulla percentuale di concorso colposo deve dar conto sia dell'entità della colpa del danneggiato sia della sua efficienza causale rispetto al danno; la sola affermazione di una percentuale, senza tali passaggi logici, è insufficiente.
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