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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39877/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo alla revoca delle agevolazioni "prima casa" concesse per un acquisto del 2010. Secondo l'Ufficio, i contribuenti non potevano beneficiare nuovamente dell'agevolazione perché, al momento del secondo acquisto, erano ancora comproprietari di un'altra abitazione già acquistata nel 1989 con il medesimo regime agevolato. La CTR aveva invece valorizzato l'asserita inidoneità dell'immobile preposseduto per consistenza, dimensione e condizioni sanitarie del nucleo familiare. Con l'unico motivo il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina dell'agevolazione "prima casa" e sosteneva che, per la fattispecie della lettera c) della nota II-bis, la concreta idoneità abitativa del bene già posseduto è irrilevante, a differenza di quanto avviene per la lettera b).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nella fattispecie disciplinata dalla lettera c) della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dal n. 21 della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, non rileva la soggettiva e concreta idoneità abitativa dell'immobile già posseduto dal contribuente, anche se acquistato in precedenza con agevolazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'agevolazione "prima casa", la causa impeditiva prevista dalla lettera c) della nota II-bis opera oggettivamente in presenza della titolarità, anche per quota, di altra casa di abitazione acquistata con il medesimo beneficio, senza che rilevi la concreta idoneità abitativa di quel bene.
  • La verifica dell'idoneità soggettiva dell'immobile preposseduto non può essere trasposta dalla fattispecie della lettera b) a quella della lettera c), poiché le due ipotesi hanno presupposti diversi e autonomi.
  • Quando il contribuente è ancora titolare di un immobile già acquistato con agevolazione "prima casa", l'eventuale inadeguatezza materiale o sanitaria dell'abitazione non è di per sé sufficiente a superare il divieto previsto per il nuovo acquisto agevolato.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata se la decisione di merito applica alla fattispecie una condizione non prevista dalla norma agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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