Cassazione Civile, Ordinanza n. 39877/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo alla revoca delle agevolazioni "prima casa" concesse per un acquisto del 2010. Secondo l'Ufficio, i contribuenti non potevano beneficiare nuovamente dell'agevolazione perché, al momento del secondo acquisto, erano ancora comproprietari di un'altra abitazione già acquistata nel 1989 con il medesimo regime agevolato. La CTR aveva invece valorizzato l'asserita inidoneità dell'immobile preposseduto per consistenza, dimensione e condizioni sanitarie del nucleo familiare. Con l'unico motivo il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina dell'agevolazione "prima casa" e sosteneva che, per la fattispecie della lettera c) della nota II-bis, la concreta idoneità abitativa del bene già posseduto è irrilevante, a differenza di quanto avviene per la lettera b).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nella fattispecie disciplinata dalla lettera c) della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dal n. 21 della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, non rileva la soggettiva e concreta idoneità abitativa dell'immobile già posseduto dal contribuente, anche se acquistato in precedenza con agevolazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per contestare la falsa applicazione della disciplina agevolativa.
art. 1, Parte Prima, nota II-bis, lettere b) e c), Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte distingue i presupposti impeditivi delle lettere b) e c): per la lettera c) non assume rilievo la concreta idoneità abitativa dell'altro immobile già posseduto e acquistato con agevolazione.
n. 21, Parte II, Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamante la disciplina dell'agevolazione IVA per l'acquisto della prima casa, da interpretarsi in coerenza con la nota II-bis.
Indica la trattazione camerale non partecipata del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nella disciplina dell'agevolazione "prima casa", la causa impeditiva prevista dalla lettera c) della nota II-bis opera oggettivamente in presenza della titolarità, anche per quota, di altra casa di abitazione acquistata con il medesimo beneficio, senza che rilevi la concreta idoneità abitativa di quel bene.
- La verifica dell'idoneità soggettiva dell'immobile preposseduto non può essere trasposta dalla fattispecie della lettera b) a quella della lettera c), poiché le due ipotesi hanno presupposti diversi e autonomi.
- Quando il contribuente è ancora titolare di un immobile già acquistato con agevolazione "prima casa", l'eventuale inadeguatezza materiale o sanitaria dell'abitazione non è di per sé sufficiente a superare il divieto previsto per il nuovo acquisto agevolato.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata se la decisione di merito applica alla fattispecie una condizione non prevista dalla norma agevolativa.
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