Cassazione Penale, Ordinanza n. 01871/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto: 1) l'insussistenza della propria responsabilità penale; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) l'erroneità del trattamento sanzionatorio, lamentando che il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva fosse stato effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non scrutinabile in cassazione, il secondo motivo generico e comunque già esaminato e disatteso dalla Corte d'appello con motivazione logicamente corretta, e il terzo motivo inconferente perché la Corte territoriale aveva escluso la recidiva, diminuendo la pena in ragione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, è rimasta ferma; non vi è stata rivalutazione del merito né modifica della qualificazione giuridica o del trattamento sanzionatorio già stabilito in appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la fattispecie incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi di lieve entità è stata invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e già disattesa con motivazione corretta dalla Corte territoriale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una critica meramente assertiva o generica della ricostruzione della responsabilità: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno delle censure.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello, in presenza di una motivazione immune da fratture logiche e giuridiche.
- La censura sul mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.
- È inconferente la doglianza sul bilanciamento delle circostanze quando il giudice di merito abbia escluso la recidiva: in tal caso il motivo non coglie la reale ratio della decisione sul trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01833/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →