Cassazione Penale, Ordinanza n. 30433/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, aveva depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva ridotto la pena già inflitta, determinandola in mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia, validamente effettuata, comporta l'inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato oggetto della sentenza impugnata, senza ulteriori approfondimenti nel provvedimento.
È il presupposto implicito della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, è un atto processuale abdicativo e recettizio che, una volta pervenuto all'autorità competente, determina l'inammissibilità del gravame.
- Quando interviene una valida rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di impugnazione e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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