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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36178/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’8 gennaio 2026 pronunciata in sede di rinvio dopo l’annullamento della Cassazione del 21 marzo 2025, aveva riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro dell’11 gennaio 2021: aveva escluso la recidiva, ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sulla residua aggravante, rideterminato la pena per accesso abusivo a un sistema informatico e concesso la sospensione condizionale. Il dispositivo letto e depositato in udienza subordinava però il beneficio allo svolgimento, per sei mesi e sei ore settimanali, di attività non retribuita presso il Comune di Rende; la motivazione e il dispositivo della sentenza-documento depositata il 2 aprile 2026 non prevedevano tale condizione e spiegavano che, ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., la precedente condanna non poteva produrre effetti pregiudizievoli. Con un unico motivo, l’imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la subordinazione contenuta nel dispositivo letto in udienza fosse frutto di un errore di diritto poi corretto nella sentenza-documento e chiedendo di espungerla. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso quanto all’illegittimità della condizione, precisando tuttavia che il dispositivo pubblicato in udienza prevale sulla motivazione e sul dispositivo trascritto nella sentenza-documento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla parte del dispositivo letto in udienza che subordinava la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita, eliminando tale previsione. Ha escluso che la difformità potesse essere trattata come errore materiale correggibile attribuendo prevalenza alla sentenza-documento: il dispositivo pubblicato in udienza prevale, salvo che la motivazione sia contestuale. La condizione era comunque illegittima perché la precedente condanna, in applicazione dell’art. 460, comma 5, c.p.p. e del principio già affermato nella sentenza rescindente, non poteva avere effetti pregiudizievoli. Nessun rinvio è stato disposto.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    La motivazione, conformemente a quanto già affermato dalla Sezione Quinta nella sentenza di annullamento con rinvio, evidenzia, infatti, che, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., alla precedente condanna riportata dall’imputato, in ragione del tempo trascorso, non può essere attribuito alcun effetto pregiudizievole per cui la successiva concessione della sospensione condizionale della pena non può essere subordinata a qualsivoglia prestazione.

    La decisione in sede di rinvio applica il principio vincolante già affermato dalla sentenza rescindente: la precedente condanna non può produrre effetti pregiudizievoli e non può quindi giustificare la subordinazione del beneficio a una prestazione.

  • art. 460, comma 5, c.p.p.

    La motivazione, conformemente a quanto già affermato dalla Sezione Quinta nella sentenza di annullamento con rinvio, evidenzia, infatti, che, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., alla precedente condanna riportata dall’imputato, in ragione del tempo trascorso, non può essere attribuito alcun effetto pregiudizievole per cui la successiva concessione della sospensione condizionale della pena non può essere subordinata a qualsivoglia prestazione.

    Quando ricorre la situazione considerata dalla disposizione, la precedente condanna non può essere valorizzata a danno dell’imputato; di conseguenza, non può fondare una condizione apposta alla sospensione condizionale.

  • art. 163 c.p.

    La violazione di legge contenuta nel dispositivo pubblicato in udienza impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte del dispositivo letto in udienza in cui si subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa, con conseguente eliminazione di quest’ultima previsione.

    La sospensione condizionale non può essere subordinata alla prestazione lavorativa quando, nel caso concreto, la condizione è priva di legittimo fondamento; la statuizione illegittima va eliminata.

  • art. 165, commi 1, 2 e 6, c.p.

    La violazione di legge contenuta nel dispositivo pubblicato in udienza impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte del dispositivo letto in udienza in cui si subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa, con conseguente eliminazione di quest’ultima previsione.

    La disposizione sulle condizioni della sospensione condizionale non consente, nella fattispecie, di mantenere l’obbligo di svolgere attività lavorativa: la condizione illegittima viene eliminata.

  • art. 545 c.p.p.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che va qui ribadito, il dispositivo pubblicato in udienza prevale tanto sulla motivazione quanto sul dispositivo trascritto nella sentenza-documento, anche quando la prima sia riferita a quest’ultimo.

    Il dispositivo pronunciato e pubblicato in udienza prevale sulla motivazione e sul dispositivo riportato nella sentenza-documento, anche se questi ultimi risultano tra loro coerenti.

  • art. 546, lett. e), c.p.p.

    Sotto tale profilo, la sentenza-documento è coerente sia nella motivazione sia nel dispositivo, recando altresì l’espressa indicazione delle ragioni per le quali la concessione della sospensione condizionale della pena non può essere subordinata ad alcuna prestazione.

    La motivazione della sentenza-documento espone le ragioni della mancata subordinazione del beneficio; tale coerenza, tuttavia, non prevale sul dispositivo pubblicato in udienza.

Massime di principio

  • In caso di difformità tra il dispositivo pubblicato in udienza e la motivazione o il dispositivo trascritto nella sentenza-documento, prevale il dispositivo pubblicato in udienza, anche quando motivazione e sentenza-documento concordino tra loro; fa eccezione il caso in cui la motivazione sia contestuale.
  • Il procedimento di correzione dell’errore materiale non può essere utilizzato per sostituire o correggere il dispositivo pubblicato in udienza facendo prevalere la sentenza-documento; in caso di difformità, può riguardare soltanto il dispositivo apposto in calce alla sentenza-documento, salvo motivazione contestuale.
  • Quando, in applicazione dell’art. 460, comma 5, c.p.p., alla precedente condanna non può essere attribuito alcun effetto pregiudizievole, essa non può fondare la subordinazione della sospensione condizionale della pena a una prestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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