Cassazione Civile, Sentenza n. 20284/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il licenziamento intimato da Generali Italia il 24/10/2016 per giustificato motivo soggettivo (scarso rendimento/produttività). Il ricorrente deduceva plurime censure: difetto di motivazione, errata valutazione delle prove e delle consulenze tecniche (trascrizioni di colloqui), mancata ammissione di mezzi istruttori, violazione dell'obbligo di pubblicità del codice disciplinare (art. 7 St. lav.), vizio nella motivazione del licenziamento (art. 2, L. 604/1966), illegittima utilizzazione di precedenti disciplinari e violazione del principio del ne bis in idem, nonché la presenza di un motivo illecito determinante il recesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in ogni motivo. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi relativi al difetto di motivazione e alla valutazione delle prove, richiamando la natura bifasica del rito del lavoro (fase sommaria e fase di opposizione proseguente) e la possibilità per la Corte d'appello di sostituire o integrare la motivazione purché entro i limiti del devolutum. Ha confermato che il licenziamento era fondato su una causale adeguatamente provata (scarso rendimento nel periodo gennaio-giugno 2016) e che i precedenti disciplinari potevano legittimamente essere considerati ai fini della gravità della condotta (reiterazione/recidività intesa come ripetizione di condotte). Ha escluso l'illiceità del motivo di recesso e ritenuto non necessaria la pubblicità del codice disciplinare per quella specifica fattispecie. Ha inoltre ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione della lettera di licenziamento mediante il richiamo alla precedente contestazione disciplinare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Attribuisce al datore di lavoro il potere di risolvere il rapporto per notevole inadempimento; la Corte ha ritenuto che non occorra che ogni ipotesi sia dettagliatamente prevista dal regolamento aziendale e che il giudice verifichi la sussistenza dell'inadempimento.
art. 2, comma 2 legge n. 604/1966
Obbligo di motivazione del licenziamento; la Corte ha ritenuto assolto l'obbligo quando la lettera di licenziamento richiama la precedente contestazione disciplinare contenente i riferimenti al rendimento e ai precedenti.
art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Obbligo di pubblicità del codice disciplinare e limiti nella contestazione della recidiva; la Corte ha distinto tra violazioni di mere prassi operative (che richiedono pubblicità) e gravi inadempienze inerenti ai doveri fondamentali del rapporto, per le quali non è necessaria una elencazione dettagliata nel codice disciplinare. Inoltre ha chiarito che la recidiva rileva come criterio di maggior gravità quando non rappresenti elemento costitutivo della fattispecie disciplinare.
Dovere di diligenza del prestatore di lavoro; la Corte ha ritenuto che gravi violazioni di tali doveri possano legittimare il recesso disciplinare.
Divieto di concorrenza e diligenza nell'esecuzione; citato a supporto dei doveri fondamentali la cui violazione può giustificare il licenziamento.
art. 360 cod. proc. civ. (commi e nn. richiamati)
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i vari motivi nei termini previsti da tali norme (n. 3 e n. 4 e n. 5) e ritenuto inammissibili o infondati molti dei rilievi di merito relativi alla valutazione probatoria.
art. 132 cod. proc. civ. (n. 4 richiamato)
Richiesta di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non ricorresse la nullità per difetto di motivazione alla luce del carattere della fase di opposizione e della motivazione fornita dalla Corte d'appello.
Norma sulla rimessione al primo giudice: la Corte ha spiegato che, nell'ambito del rito bifasico, la mancata motivazione in appello non determina la rimessione prevista dall'art. 354 c.p.c., spettando ai giudici di secondo grado di pronunciarsi.
Rilevato nel ricorso in relazione alla disciplina della risoluzione per inadempimento e alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha respinto il rilievo, confermando la legittimità della valutazione della gravità della condotta.
Massime di principio
- In materia di licenziamento per scarso rendimento, il datore può risolvere il rapporto se prova un rilevante inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali; non è necessario che ogni fattispecie sia puntualmente prevista nel codice disciplinare.
- La mancata affissione del codice disciplinare rileva soprattutto quando l'addebito riguarda violazioni di specifiche prassi operative non altrimenti note; per violazioni dei doveri fondamentali (diligenza, perizia) la pubblicità non è sempre necessaria.
- La contestazione disciplinare in sede amministrativa (lettera di contestazione) può essere richiamata nella lettera di licenziamento: non è sempre obbligatorio ripetere integralmente la descrizione dei fatti nella comunicazione di recesso.
- I precedenti disciplinari possono essere considerati ai fini della valutazione della gravità della condotta e della recidiva, purché non si riutilizzino sanzioni già inflitte per gli stessi fatti (ne bis in idem); la mera reiterazione della condotta nel tempo può aggravare la sanzione.
- In sede di appello/reclamo il giudice può integrare o sostituire la motivazione del primo grado purché basandosi sulle risultanze processuali e nei limiti del devolutum; vizi di diversa valutazione probatoria difficilmente sono riesaminabili in cassazione se sussiste una doppia conformità (sentenza di merito e appello concordi).
- Il motivo illecito del recesso determina nullità del licenziamento solo se è unico e determinante rispetto alla decisione del datore; la prova di un giustificato motivo esclude la configurabilità di un motivo illecito unico e determinante.
- Il ricorso per cassazione non è la sede per rivalutare liberamente le prove se le corti di merito hanno compiuto una valutazione motivata; i vizi da dedurre in cassazione devono essere di diritto (vizi di motivazione in senso costituzionale o violazioni di norme di diritto), non semplici richieste di diversa valutazione probatoria.
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