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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20180/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società ammessa a concordato preventivo aveva convenuto in giudizio la banca con cui intratteneva un rapporto di conto corrente e di anticipazione bancaria su effetti s.b.f., chiedendo la restituzione di somme incassate dopo il deposito del ricorso prenotativo e sostenendo l’inefficacia dei pagamenti eseguiti fuori dal concorso. La banca si era opposta invocando un patto di compensazione contenuto nei contratti bancari e la possibilità di compensare i reciproci rapporti anche in pendenza della procedura. In appello la società aveva censurato, tra l’altro, la ritenuta opponibilità dei contratti senza data certa anteriore all’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese, deducendo la violazione degli artt. 2704 c.c., 45 e 169 l. fall. per la mancata applicazione del requisito della data certa ai documenti contrattuali. In Cassazione la ricorrente ha riproposto un solo motivo, denunciando la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in combinato con gli artt. 45 e 169 l. fall., sostenendo che il credito restitutorio azionato dal liquidatore sociale e giudiziale non derivasse da un diritto già esistente nel patrimonio sociale, ma dalla tutela della par condicio dei creditori e dall’inefficacia dei pagamenti successivi all’ingresso in procedura, con conseguente necessità della data certa per rendere opponibili alla procedura i contratti contenenti il patto di compensazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, nel concordato preventivo, i contratti bancari contenenti il patto di compensazione dovessero essere muniti di data certa anteriore al ricorso prenotativo per essere opponibili alla procedura. Il decisivo rilievo è stato che la società aveva agito anche per il tramite del liquidatore sociale, sicché non era configurabile la posizione di terzietà invocata dalla ricorrente; inoltre il commissario del concordato non è terzo rispetto alla società debitrice, ma agisce come mandatario ex lege della stessa. La Corte ha richiamato, in via conforme alla giurisprudenza sul fallimento, il principio per cui l’azione di ripetizione proposta dal curatore riguarda un diritto già rinvenuto nel patrimonio del debitore e il terzo convenuto può opporre tutte le eccezioni e le prove documentali opponibili al debitore originario, senza i limiti dell’art. 2704 c.c. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e poste le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Il requisito della data certa non si applica quando l’azione è proposta da chi non può essere considerato terzo rispetto al rapporto; il terzo convenuto può opporre documenti provenienti dal debitore senza i limiti propri della norma.

  • art. 45 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento con l’art. 169 l. fall., ma ritenuto non dirimente perché la posizione processuale del commissario non è di terzietà rispetto alla società.

  • art. 169 l. fall.

    Invocato per estendere al concordato preventivo la disciplina fallimentare richiamata, ma la Corte nega che ciò comporti l’applicazione dell’art. 2704 c.c. nel caso concreto.

  • art. 168 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’ingresso in procedura fuori dal concorso.

  • art. 1284 c.c.

    primo comma; quarto comma

    Citate solo nel riepilogo della decisione di merito sugli interessi dovuti sulla somma restituita.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    Richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal curatore o dal commissario nell’interesse della procedura, la verifica della posizione di terzietà va condotta in concreto: se l’azione è esercitata quale forma di gestione o rappresentanza del patrimonio del debitore, non opera la disciplina sulla data certa propria dei rapporti opponibili ai terzi.
  • L’art. 2704 c.c. non impedisce al convenuto di opporre documenti contrattuali provenienti dal soggetto poi assoggettato a procedura quando l’azione dedotta mira a far valere un diritto che si colloca nella sfera patrimoniale del debitore e non un diritto autonomo del curatore o del commissario.
  • Nel concordato preventivo, il richiamo alle norme fallimentari non comporta automaticamente l’estensione di ogni regola prevista per il fallimento: occorre verificare la compatibilità della singola disposizione con la posizione processuale del soggetto che agisce per la procedura.
  • In materia di ripetizione di pagamenti e rapporti bancari pendenti, la banca può far valere il patto di compensazione e le eccezioni fondate su documenti contrattuali già riferibili al debitore, se la procedura agisce in continuità con la sua posizione sostanziale e processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoConto correnteAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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