Cassazione Civile, Ordinanza n. 33787/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva insinuato al passivo fallimentare un credito per contributi integrativi non versati per alcune annualità, oltre a sanzioni per omessa o infedele dichiarazione reddituale e per omissione contributiva. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano ammesso il credito solo in chirografo, escludendo il privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. perché i contributi della Cassa erano ritenuti assimilabili a forme integrative/private di previdenza e non a contributi per assistenza obbligatoria. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 2753 e 2754 c.c., sostenendo che la natura privatistica dell'ente non esclude il carattere sociale e obbligatorio della prestazione previdenziale finanziata dai contributi imposti ex lege; con un secondo motivo ha invocato l'art. 2751-bis c.c. come modificato dalla l. n. 205/2017, sostenendo che il privilegio generale sui mobili per i contributi integrativi potesse applicarsi in ragione del momento del concorso e, in subordine, che la nuova disciplina avrebbe dovuto comunque consentire la collocazione privilegiata del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando il principio di irretroattività delle norme sui privilegi, che sono sostanziali e rilevano in base al momento di insorgenza del credito e non a quello dell'esecuzione o del concorso. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che i contributi integrativi dovuti alla Cassa, in quanto previsti dalla legge e riconducibili a una forma di previdenza obbligatoria per liberi professionisti, rientrano nel perimetro applicativo degli artt. 2753 e 2754 c.c. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al primo giudice per il riesame dell'ammissione al passivo in via privilegiata e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo
disciplinano il privilegio generale sui mobili per contributi previdenziali e assistenziali; la Corte ne riconosce l'applicabilità ai contributi obbligatori della Cassa
invocato per il privilegio generale sui mobili, ma ritenuto inapplicabile retroattivamente al credito sorto prima della modifica normativa
norma del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 2, 5 e 10 Reg. gen. di previdenza
richiamati per descrivere la natura dei contributi e delle sanzioni dovute alla Cassa
legge 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 9 e 10
fonti che prevedono il contributo soggettivo obbligatorio e la maggiorazione percentuale sui corrispettivi dovuta dagli iscritti
art. 3 l. 4 marzo 1978, n. 179
disposizione richiamata per evidenziare che l'iscrizione alla Cassa è esclusa quando vi sia già previdenza obbligatoria per altra attività
l. 9 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9
richiamata come indice della riconduzione dei crediti della Cassa alla materia della previdenza obbligatoria
art. 2751-bis c.c. come modificato dall'art. 1, comma 474, l. n. 205/2017
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile retroattivamente ai crediti già sorti
Massime di principio
- Le norme sui privilegi hanno natura sostanziale e non processuale: il privilegio deve essere previsto al tempo in cui il credito sorge, non essendo sufficiente che esista al momento dell'esecuzione forzata o del concorso tra creditori.
- Ai fini degli artt. 2753 e 2754 c.c., il privilegio spetta ai contributi dovuti in relazione a forme di previdenza o assistenza obbligatorie previste dalla legge; non si estende, invece, ai contributi destinati a forme integrative o mutualistiche fondate su fonti negoziali o contrattuali.
- La qualificazione dell'ente come soggetto di diritto privato non è decisiva quando il contributo è imposto ex lege e destinato a finanziare una prestazione previdenziale obbligatoria: ciò consente la tutela privilegiata del credito.
- Per stabilire se un credito contributivo sia assistito da privilegio occorre guardare alla natura della fonte dell'obbligazione contributiva e della prestazione finanziata, non alla sola denominazione dell'ente creditore o alla modalità di gestione del fondo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →