Cassazione Penale, Sentenza n. 29182/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rinvio per legittimo impedimento, con la difesa che sostiene che l'imputato non si è presentato all'esame su indicazione del legale che confidava nell'accoglimento dell'istanza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per una presunta istruttoria incompleta e per l'asserita natura di "mero corriere inconsapevole" dell'imputato, sfruttato per la sua vulnerabilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, che il giudice di primo grado aveva invece concesso in motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il primo perché l'eventuale nullità è stata sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. per omissione di eccezione nel primo momento utile e le censure erano di carattere fattuale; il secondo perché riguarda valutazioni probatorie non suscettibili di revisione in cassazione. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che l'esclusione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte territoriale fosse un mero refuso rispetto alla motivazione del primo grado e ha annullato senza rinvio la parte impugnata limitatamente alla sospensione condizionale, concedendola. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile
Norme richiamate
legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, primo comma, lett. a)
art. 171-ter, primo comma, lett. a), L. n. 633 del 1941
La norma è stata applicata per la fattispecie di commercializzazione di supporti con materiale protetto; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del materiale sequestrato come elemento probatorio a supporto della responsabilità
La Corte ha ritenuto che l'omessa deduzione dell'eccezione nel primo momento utile (atto di appello) abbia sanato l'eventuale nullità relativa al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
La Corte ha esercitato il potere di annullamento senza rinvio per ripristinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo la sua esclusione da parte della Corte territoriale un mero refuso
Massime di principio
- Le nullità o eccezioni devono essere sollevate nel primo momento utile (ad es. atto di appello); la mancata tempestiva deduzione può comportare la sanatoria ex art. 183 c.p.p.
- La Cassazione non è sede per rivedere valutazioni probatorie fondate su istruttoria dibattimentale, salvo vizi di motivazione o illogicità manifesta
- Se la motivazione del primo grado aveva concesso un beneficio (es. sospensione condizionale) e la corte d'appello lo esclude senza adeguata motivazione o per errore manifesto, la Cassazione può annullare senza rinvio e ripristinare il beneficio
- Le eccezioni relative a legittimo impedimento e richieste di rinvio devono essere specifiche e documentate; enunciazioni generiche o non confrontate con la motivazione non sono idonee a preservare il vizio
- La qualificazione del soggetto come 'mero corriere' o persona vulnerabile richiede elementi probatori concreti nell'istruttoria; affermazioni generiche non bastano per ribaltare la responsabilità accertata
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