Cassazione Penale, Sentenza n. 30503/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale di RHILA per reati di traffico di stupefacenti (capo 23) e altri capi), basandosi su intercettazioni telefoniche/telematiche, intercettazioni ambientali, riscontri fotografici e identificazioni operate da polizia giudiziaria. I motivi di ricorso chiedevano: (i) declarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per vizi procedurali nella loro acquisizione; (ii) censurare l'identificazione dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza Blackberry (PIN "2B1DAD4A") ritenuta centrale per i fatti di agosto 2016; (iii) contestare la mancata prova del perfezionamento dell'accordo (momento consumativo) per l'episodio del 26/8/2016; (iv) censurare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche alla luce delle assoluzioni/parziali riforme intervenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha rigettato la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla presunta irregolarità tecnica di acquisizione (la valutazione dei documenti tecnici resta questione di merito non sindacabile in questa sede). Tuttavia, ha ritenuto fondate le censure sul ragionamento probatorio relativo all'identificazione dell'utilizzatore dell'utenza Blackberry: il giudice d'appello aveva operato un 'salto logico' nell'inferire dall'unica prova certa (la presenza di RHILA in un hotel di Stoccarda il giorno dell'appuntamento) la certezza che egli fosse l'interlocutore del DOMI e quindi l'utilizzatore del PIN incriminato, avendo nel frattempo escluso o reso irrilevanti altri elementi che avevano sostenuto l'identificazione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla condanna per i reati indicati al capo 23) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. I motivi relativi alla qualificazione giuridica dell'episodio del 26/8/2016 (momento consumativo) sono stati ritenuti manifestamente infondati; le censure sul trattamento sanzionatorio sono state assorbite dall'annullamento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
La Corte territoriale aveva valutato la maggiore offensività di un episodio alla luce di questa aggravante per i sequestri più consistenti; la Cassazione non ha annullato questa valutazione sostanziale quando motivata correttamente
cod. proc. pen., art. 268, comma 3
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevanza della procedura autorizzativa per le intercettazioni: la Cassazione distingue tra regolarità dell'acquisizione dei supporti e questioni tecniche documentali, rimettendo la valutazione di merito al giudice del merito
cod. proc. pen., art. 271, comma 1
art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sul divieto di utilizzazione di intercettazioni illecitamente ottenute; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sulla base degli atti versati in fascicolo
art. 533, cod. proc. pen.
Principio per cui l'accertamento successivo (es. assoluzione per alcuni fatti) incide sulla valutazione della prova: la Cassazione osserva che, se elementi usati per identificare l'imputato vengono resi irrilevanti, non è lecito ricostruire la responsabilità su altri elementi insufficienti
cod. proc. pen., art. 606 (lett. b, c, d)
art. 606, cod. proc. pen., lett. b), c) e d)
Ambito dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge, motivazione e interpretazione delle prove): i ricorsi hanno investito tali profili, con la Cassazione che ha selezionato i profili ritenuti rilevanti e fondati
Massime di principio
- La mera presenza di una persona nello stesso luogo indicato come punto di incontro non è di per sé prova sufficiente che quella persona sia stata l'interlocutore o l'utilizzatore di un apparato telefonico collegato a traffici illeciti: occorrono elementi diretti o ulteriori indizi stringenti (log degli operatori, assegnazione SIM/IMEI, depositi, testimonianze che colleghino persona e apparecchio).
- Se una prova forte utilizzata per l'identificazione viene successivamente discreditata o determina un'assoluzione su atti correlati, il giudice non può ricostruire la stessa identificazione sulla base di un unico elemento residuo senza indicare i collegamenti fattuali e logici che giustifichino il passaggio inferenziale.
- Le questioni tecniche sull'acquisizione e registrazione delle intercettazioni (ubicazione server, modalità di registrazione) sono valutazioni di merito: la Cassazione limita il proprio sindacato alla legittimità di tale valutazione, salvo vizi manifesto-giuridici.
- Nel reato di cessione di stupefacenti il momento consumativo può essere concretizzato dal perfezionamento dell'accordo fra le parti: non è necessaria la traditio fisica della sostanza se l'accordo su oggetto, quantità e prezzo è dimostrato.
- Le perizie (foniche, informatiche, fotografiche) vanno inserite in un quadro probatorio complessivo: un esito peritale che introduca dubbio (es. geolocalizzazione che colloca il telefono all'estero) può giustificare l'assoluzione per alcuni episodi e limita l'uso di quegli stessi elementi in relazione ad altri capi senza riscontri indipendenti.
- Sulle questioni sanzionatorie e sulle attenuanti, la decisione di merito può essere riaperta o rideterminata se l'annullamento di parte della condanna incide sugli elementi valutativi usati per la dosimetria; spesso tali profili vengono assorbiti da un annullamento parziale e rimessi al giudice di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →