Cassazione Penale, Sentenza n. 21164/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione dei reati per remissione della querela, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto che le spese del procedimento siano a carico del querelato Fugazzotto Franco Natale Salvatore.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità per i delitti di violazione di domicilio e minaccia in danno di Valentina Cucinotta. Con il ricorso per cassazione erano stati proposti plurimi motivi. In corso di causa, la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del coimputato; tale remissione, documentalmente prodotta e accettata, ha effetto estensivo anche nei confronti del ricorrente ex art. 155 c.p., con conseguente estinzione del reato. La Corte di legittimità ha valutato che, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto e la remissione regolarmente accertata e accettata, doveva essere dichiarata l'estinzione del reato e pronunciata la relativa declaratoria.
Norme richiamate
La remissione della querela effettuata dalla persona offesa nei confronti di un coimputato si estende, salvo ricusazione, anche agli altri coimputati; pertanto la remissione nei confronti del coimputato ha prodotto effetto estensivo sul ricorrente.
art. 129, primo comma, cod. proc. pen.
Il giudice deve dichiarare d'ufficio, con sentenza, l'estinzione del reato quando riconosce che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità; pertanto la Corte di Cassazione è tenuta a rilevare e pronunciare la declaratoria di estinzione quando la remissione è intervenuta e accertata.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi; Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli)
Consolidato orientamento della Corte afferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, prevale su eventuali questioni di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità; inoltre la remissione può estendersi tra coimputati.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e documentalmente accertata durante il processo di cassazione e correttamente accettata, estingue il reato e deve essere dichiarata anche dal giudice di legittimità.
- La remissione nei confronti di un coimputato può estendersi automaticamente agli altri coimputati ex art. 155 c.p., salvo che questi vi si oppongano.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni processuali come l'inammissibilità del ricorso e comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio.
- Il giudice deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato se sussistono le condizioni (art. 129 c.p.p.), anche se la remissione interviene in un grado successivo.
- L'estinzione del reato travolge le statuizioni civili connesse ai reati estinti; pertanto gli effetti civili legati al reato possono essere compromessi dall'estinzione penale.
- La remissione può comportare conseguenze economiche per il querelato, che può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
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