Sentenza n. 996/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto n. 152 in data 13 ottobre 2025 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 24 ottobre 2025 - con cui il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale per l’utilizzo, da parte delle farmacie di comunità, di locali/spazi destinati all’erogazione di servizi sanitari; - del relativo Allegato A al suddetto decreto, recante lo “Schema di Accordo Regionale Integrativo”; - della delibera della Giunta Regionale n. 69 del 29 gennaio 2024, recante indirizzi regionali sull’utilizzo di spazi/locali esterni da parte delle farmacie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che approva lo schema di Accordo Integrativo Regionale sull’utilizzo, da parte delle farmacie di comunità, di locali e spazi anche esterni per l’erogazione di servizi sanitari, relativo Allegato A e D.G.R. presupposta
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale n. 152/2025, il relativo Allegato A e la D.G.R. n. 69/2024, contestando la disciplina regionale sull’utilizzo di locali esterni e distaccati da parte delle farmacie di comunità nell’ambito della cosiddetta farmacia dei servizi. Hanno dedotto: violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e della normativa regionale in materia di autorizzazione sanitaria, sostenendo che i locali esterni delle farmacie opererebbero come poliambulatori o centri diagnostici senza il necessario titolo autorizzatorio; violazione degli artt. 3 e 41 Cost., disparità di trattamento e alterazione della concorrenza, per l’assoggettamento delle farmacie a requisiti strutturali e organizzativi ritenuti meno rigorosi rispetto a quelli applicabili alle strutture accreditate; violazione della programmazione sanitaria, dei tetti di spesa e del fabbisogno territoriale; contrasto con la disciplina regionale del fascicolo sanitario elettronico e della telemedicina, nonché con gli standard di interoperabilità; violazione della legge n. 24/2017 per asserita frammentazione delle responsabilità sanitarie. La Regione ha eccepito la tardiva impugnazione della D.G.R. n. 69/2024, sostenendo che essa aveva già introdotto il nucleo essenziale e immediatamente lesivo della disciplina, mentre il decreto del 2025 aveva natura meramente attuativa e integrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo fondata l’eccezione relativa alla tardiva impugnazione dell’atto presupposto. La D.G.R. n. 69/2024 aveva già disciplinato in modo puntuale e immediatamente efficace l’utilizzo di locali esterni e distaccati dalle farmacie, qualificandoli come articolazioni funzionali della farmacia, stabilendone il regime autorizzatorio, i requisiti e le modalità di erogazione dei servizi. Il successivo decreto n. 152/2025, approvando lo schema di accordo regionale, si era limitato a recepire l’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 e a specificare alcuni profili tecnici, senza costituire una nuova e autonoma lesione. In applicazione del principio secondo cui la mancata o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale, salvo deduzione di vizi propri di quest’ultimo, il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Il TAR ha aggiunto, per completezza, che le censure sarebbero comunque infondate: la farmacia dei servizi opera secondo un modello distinto da quello delle strutture sanitarie accreditate e non è assimilabile a un ambulatorio; la disciplina nazionale e regionale consente l’uso di locali esterni funzionalmente collegati alla farmacia; non sussiste disparità di trattamento tra soggetti sottoposti a regimi ordinamentali differenti; la disciplina opera nel rispetto dei Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia; le questioni relative a telemedicina, fascicolo sanitario elettronico e responsabilità sanitaria sono estranee o non incompatibili con l’oggetto della disciplina impugnata. Le società ricorrenti sono state condannate a rifondere alla Regione Veneto le spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
Il regime autorizzatorio previsto per le strutture sanitarie non si applica automaticamente alle farmacie che erogano servizi sanitari nell’ambito del distinto modello della farmacia dei servizi.
artt. 8-bis e seguenti d.lgs. n. 502/1992
Le strutture sanitarie accreditate sono assoggettate a un regime giuridico e organizzativo diverso da quello delle farmacie di comunità.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 153/2009
nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali
La farmacia dei servizi opera nel rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale e previa adesione del titolare della farmacia.
artt. 20, comma 5, e 21, comma 7, A.C.N. 6 marzo 2025
La disciplina pattizia nazionale contempla l’utilizzo di locali esterni funzionalmente collegati alla sede farmaceutica.
Allegato 4, artt. 5 e 6, A.C.N. 6 marzo 2025
Sono richiamati quali riferimenti della disciplina dell’utilizzo dei locali e degli spazi destinati ai servizi della farmacia dei servizi.
D.G.R. Veneto n. 69/2024
Ha introdotto il nucleo essenziale, immediatamente efficace e lesivo della disciplina regionale sull’utilizzo di locali esterni e distaccati da parte delle farmacie, disciplinandone qualificazione, autorizzazione, requisiti e modalità di esercizio.
decreto Regione Veneto n. 152/2025
Ha natura attuativa e integrativa della D.G.R. n. 69/2024 e non determina una nuova autonoma lesione.
Massime di principio
- Quando un atto generale o regolatorio introduce direttamente una disciplina vincolante e idonea a conformare immediatamente l’assetto degli interessi di un settore, la sua natura non nominativa o la mancata individuazione dei destinatari e delle singole applicazioni non escludono l’immediata lesività e l’onere di tempestiva impugnazione.
- In presenza di un rapporto di presupposizione tra atti, la mancata o tardiva impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale, se non vengono dedotti vizi propri di quest’ultimo.
- Un atto successivo che si limiti ad attuare, specificare o integrare una disciplina già compiutamente introdotta da un atto precedente non riapre i termini per contestare il nucleo essenziale della disciplina presupposta e non costituisce una nuova autonoma fonte di lesione.
- La farmacia dei servizi costituisce un modello di presidio sanitario territoriale distinto dalle strutture sanitarie accreditate; l’erogazione di servizi sanitari da parte delle farmacie non comporta, di per sé, l’assimilazione alle strutture ambulatoriali né l’applicazione del relativo regime autorizzatorio.
- Non sussiste violazione della parità di trattamento o della concorrenza quando il raffronto riguarda farmacie e strutture sanitarie accreditate assoggettate a discipline, funzioni e regimi organizzativi non omogenei.
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