Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto n. 152 in data 13 ottobre 2025 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 24 ottobre 2025 - con cui il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale per l’utilizzo, da parte delle farmacie di comunità, di locali/spazi destinati all’erogazione di servizi sanitari; - del relativo Allegato A al suddetto decreto, recante lo “Schema di Accordo Regionale Integrativo”; - della delibera della Giunta Regionale n. 69 del 29 gennaio 2024, recante indirizzi regionali sull’utilizzo di spazi/locali esterni da parte delle farmacie.

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che approva lo schema di Accordo Integrativo Regionale sull’utilizzo, da parte delle farmacie di comunità, di locali e spazi anche esterni per l’erogazione di servizi sanitari, relativo Allegato A e D.G.R. presupposta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale n. 152/2025, il relativo Allegato A e la D.G.R. n. 69/2024, contestando la disciplina regionale sull’utilizzo di locali esterni e distaccati da parte delle farmacie di comunità nell’ambito della cosiddetta farmacia dei servizi. Hanno dedotto: violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e della normativa regionale in materia di autorizzazione sanitaria, sostenendo che i locali esterni delle farmacie opererebbero come poliambulatori o centri diagnostici senza il necessario titolo autorizzatorio; violazione degli artt. 3 e 41 Cost., disparità di trattamento e alterazione della concorrenza, per l’assoggettamento delle farmacie a requisiti strutturali e organizzativi ritenuti meno rigorosi rispetto a quelli applicabili alle strutture accreditate; violazione della programmazione sanitaria, dei tetti di spesa e del fabbisogno territoriale; contrasto con la disciplina regionale del fascicolo sanitario elettronico e della telemedicina, nonché con gli standard di interoperabilità; violazione della legge n. 24/2017 per asserita frammentazione delle responsabilità sanitarie. La Regione ha eccepito la tardiva impugnazione della D.G.R. n. 69/2024, sostenendo che essa aveva già introdotto il nucleo essenziale e immediatamente lesivo della disciplina, mentre il decreto del 2025 aveva natura meramente attuativa e integrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo fondata l’eccezione relativa alla tardiva impugnazione dell’atto presupposto. La D.G.R. n. 69/2024 aveva già disciplinato in modo puntuale e immediatamente efficace l’utilizzo di locali esterni e distaccati dalle farmacie, qualificandoli come articolazioni funzionali della farmacia, stabilendone il regime autorizzatorio, i requisiti e le modalità di erogazione dei servizi. Il successivo decreto n. 152/2025, approvando lo schema di accordo regionale, si era limitato a recepire l’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 e a specificare alcuni profili tecnici, senza costituire una nuova e autonoma lesione. In applicazione del principio secondo cui la mancata o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale, salvo deduzione di vizi propri di quest’ultimo, il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Il TAR ha aggiunto, per completezza, che le censure sarebbero comunque infondate: la farmacia dei servizi opera secondo un modello distinto da quello delle strutture sanitarie accreditate e non è assimilabile a un ambulatorio; la disciplina nazionale e regionale consente l’uso di locali esterni funzionalmente collegati alla farmacia; non sussiste disparità di trattamento tra soggetti sottoposti a regimi ordinamentali differenti; la disciplina opera nel rispetto dei Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia; le questioni relative a telemedicina, fascicolo sanitario elettronico e responsabilità sanitaria sono estranee o non incompatibili con l’oggetto della disciplina impugnata. Le società ricorrenti sono state condannate a rifondere alla Regione Veneto le spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    Il regime autorizzatorio previsto per le strutture sanitarie non si applica automaticamente alle farmacie che erogano servizi sanitari nell’ambito del distinto modello della farmacia dei servizi.

  • artt. 8-bis e seguenti d.lgs. n. 502/1992

    Le strutture sanitarie accreditate sono assoggettate a un regime giuridico e organizzativo diverso da quello delle farmacie di comunità.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 153/2009

    nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali

    La farmacia dei servizi opera nel rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale e previa adesione del titolare della farmacia.

  • artt. 20, comma 5, e 21, comma 7, A.C.N. 6 marzo 2025

    La disciplina pattizia nazionale contempla l’utilizzo di locali esterni funzionalmente collegati alla sede farmaceutica.

  • Allegato 4, artt. 5 e 6, A.C.N. 6 marzo 2025

    Sono richiamati quali riferimenti della disciplina dell’utilizzo dei locali e degli spazi destinati ai servizi della farmacia dei servizi.

  • D.G.R. Veneto n. 69/2024

    Ha introdotto il nucleo essenziale, immediatamente efficace e lesivo della disciplina regionale sull’utilizzo di locali esterni e distaccati da parte delle farmacie, disciplinandone qualificazione, autorizzazione, requisiti e modalità di esercizio.

  • decreto Regione Veneto n. 152/2025

    Ha natura attuativa e integrativa della D.G.R. n. 69/2024 e non determina una nuova autonoma lesione.

Massime di principio

  • Quando un atto generale o regolatorio introduce direttamente una disciplina vincolante e idonea a conformare immediatamente l’assetto degli interessi di un settore, la sua natura non nominativa o la mancata individuazione dei destinatari e delle singole applicazioni non escludono l’immediata lesività e l’onere di tempestiva impugnazione.
  • In presenza di un rapporto di presupposizione tra atti, la mancata o tardiva impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale, se non vengono dedotti vizi propri di quest’ultimo.
  • Un atto successivo che si limiti ad attuare, specificare o integrare una disciplina già compiutamente introdotta da un atto precedente non riapre i termini per contestare il nucleo essenziale della disciplina presupposta e non costituisce una nuova autonoma fonte di lesione.
  • La farmacia dei servizi costituisce un modello di presidio sanitario territoriale distinto dalle strutture sanitarie accreditate; l’erogazione di servizi sanitari da parte delle farmacie non comporta, di per sé, l’assimilazione alle strutture ambulatoriali né l’applicazione del relativo regime autorizzatorio.
  • Non sussiste violazione della parità di trattamento o della concorrenza quando il raffronto riguarda farmacie e strutture sanitarie accreditate assoggettate a discipline, funzioni e regimi organizzativi non omogenei.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.