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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37644/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/07/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di concorso in estorsione e tentata estorsione aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. Difesa: mancata gravità indiziaria nei confronti di Izzo; la richiesta iniziale sarebbe stata una donazione personale dovuta alla precaria condizione economica di un coindagato, non estorsione; carenza di elementi che colleghino materialmente Izzo alle richieste estorsive; incertezza della persona offesa sul suo coinvolgimento; i correi avrebbero negato di agire su suo mandato. Inoltre, censura della qualificazione come aggravante mafiosa: la vicenda non sarebbe stata inserita in contesto camorristico, non sarebbero stati evocati nomi di clan, né elementi probatori (registrazioni audio e immagini) sarebbero idonei a dimostrare la matrice mafiosa.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che la difesa abbia proposto una rivalutazione del materiale probatorio andando oltre i limiti del controllo di legittimità; ha confermato che dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle trascrizioni delle conversazioni registrate e dagli accertamenti di polizia giudiziaria emerge un quadro indiziario unitario: la richiesta iniziale di pagamento fu posta dall'imputato, cui seguirono immediatamente e senza soluzione di continuità le richieste dei correi, con delega di riscossione da parte di Izzo verso i complici; la stretta successione temporale e la continuità delle richieste escludono che si tratti di liberalità. Sull'aggravante mafiosa il Tribunale ha ritenuto provati sia il profilo oggettivo (modalità e finalità collegate al controllo territoriale e alla pretesa del cosiddetto 'pizzo', incluso il requisito di chiedere il permesso per eseguire lavori) sia il profilo soggettivo (affiliazione o contiguità al clan Licciardi confermata anche da collaboratori di giustizia). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; nessuna rimessione in libertà automatica.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante mafiosa è stata interpretata in senso estensivo sul duplice piano: oggettivo (modalità della pretesa, controllo del territorio, necessità di permesso per eseguire lavori, pagamento di una tangente ambientale) e soggettivo (contiguità/affiliazione al clan Licciardi, confermata da collaboratori).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, commi 1 ter e 3, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsioni procedurali applicate nel caso in cui l'ordinanza impugnata non comporti la rimessione in libertà dell'indagato; il provvedimento dispone gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sull'ordinanza cautelare è limitato: il ricorso non può riformulare la valutazione del materiale probatorio sostituendosi al giudice della cautela, salvo errori di diritto o vizi motivazionali evidenti.
  • Per sostenere la gravità indiziaria in reati estorsivi con presunta connotazione mafiosa, sono rilevanti la continuità temporale delle richieste, la delega operativa tra indagati, le registrazioni e le dichiarazioni della vittima che indicano un disegno unitario volto a imporre il pagamento ("pizzo").
  • L'aggravante mafiosa richiede sia elementi oggettivi (modalità della pretesa, controllo del territorio, finalità di conservazione del dominio criminale) sia elementi soggettivi (affiliazione o contiguità all'organizzazione), che possono essere desunti anche da attività d'indagine e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
  • La mera affermazione di 'difficoltà economiche' o la generica negazione del coinvolgimento da parte dei correi non escludono l'elemento estorsivo se il quadro indiziario complessivo (testimonianze, registrazioni, comportamento ripetuto) suggerisce una pretesa coartativa.
  • In sede difensiva, per essere efficaci contro misure cautelari occorre dimostrare vizi di legge o una carenza probatoria oggettiva (es. assenza totale di elementi che colleghino l'imputato alla condotta, illegittimità delle prove, contraddizioni gravi e insanabili nella motivazione), non solo proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Prove come registrazioni audio/video e trascrizioni conversazionali possono avere forte valenza indiziaria se coerenti con altre risultanze e con il contesto; la loro contestazione richiede argomentazioni tecniche (integrità della registrazione, modalità di acquisizione, contestualizzazione temporale).

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