Cassazione Civile, Ordinanza n. 25025/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Un ambulatorio convenzionato aveva agito in giudizio contro l'azienda sanitaria provinciale chiedendo la restituzione di somme trattenute a titolo di contribuzione previdenziale ENPAM sui compensi dovuti per gli anni 2009-2013, sostenendo che la trattenuta fosse illegittima in violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 120 del 1988 e che ciò avesse determinato un indebito arricchimento dell'ente sanitario. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, l'azienda sanitaria aveva censurato la decisione; la Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante, rilevando che, dopo la notifica dell'atto di appello, non era stato depositato nel termine né l'originale dell'atto né la copia (velina) nel fascicolo dell'appellante. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello doveva ritenersi tempestivamente depositato o, comunque, che l'eventuale omissione integrasse una nullità sanabile, sanata dalla costituzione dell'appellato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l'appello, per essere procedibile, richiede la costituzione dell'appellante nei termini e nelle forme di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c.; nel caso concreto, l'appellante si era costituita telematicamente ma non aveva depositato né l'originale notificato né la velina né altri files o copie idonei a provare la notificazione del gravame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il deposito della sola copia può integrare una nullità sanabile solo se almeno un supporto documentale dell'atto sia stato comunque prodotto e, nei casi di deposito telematico, l'omissione dei files o delle copie idonee rende l'appello improcedibile salvo produzione da parte dell'appellato, qui non avvenuta. È rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 120 del 1988
È richiamato come parametro della dedotta illegittimità della trattenuta previdenziale sui compensi della struttura convenzionata.
È evocato dalla ricorrente per sostenere la sanabilità della dedotta irregolarità processuale; la Corte nega che nel caso concreto vi fosse una mera nullità sanabile, poiché mancava il deposito di documentazione idonea dell'atto di appello.
La costituzione dell'attore/appellante richiede il deposito dell'originale dell'atto introduttivo nei termini; il rispetto di tale forma è presupposto della tempestiva costituzione in appello richiamata dall'art. 347 c.p.c.
La costituzione in appello deve avvenire secondo le forme e i termini previsti per il giudizio davanti al tribunale, con conseguente richiamo all'art. 165 c.p.c.
L'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce nei termini; la mancanza del deposito dell'atto notificato o di copia idonea, nel caso concreto, ha giustificato la declaratoria di improcedibilità.
È richiamato per il procedimento camerale in Cassazione e per le conclusioni del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la tempestiva costituzione dell'appellante richiede il rispetto congiunto delle forme e dei termini previsti dagli artt. 165 e 347 c.p.c.; la mancata osservanza di tali adempimenti può determinare improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
- Il deposito della sola copia dell'atto di appello, in luogo dell'originale, non comporta automaticamente improcedibilità se consente comunque di individuare l'atto e di raggiungere lo scopo processuale; in tal caso l'irregolarità può integrare una nullità sanabile.
- Quando l'appellante si costituisce telematicamente ma non deposita files o copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, l'appello è improcedibile, salvo che la produzione venga effettuata dall'appellato.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone comunque l'esistenza in atti di un supporto documentale idoneo a identificare l'atto processuale; se tale supporto manca del tutto, non vi è una mera nullità sanabile ma un difetto ostativo alla procedibilità.
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