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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29086/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione di un biglietto aereo ritenuto di provenienza illecita. L'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo che non emergessero indici univoci della consapevolezza dell'illecita provenienza del titolo di viaggio e che, al più, potesse parlarsi di negligenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, la difesa ha contestato che il mero acquisto del biglietto, avvenuto tramite intermediari e senza contatto diretto con i venditori, a un prezzo non dimostrato come anomalo, bastasse a integrare il dolo eventuale richiesto per la ricettazione, e ha chiesto la riqualificazione della condotta in un illecito colposo o comunque meno grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente: ha escluso che gli elementi valorizzati dai giudici di merito fossero sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'illecita provenienza richiesta per la ricettazione e ha ritenuto compatibile la condotta con la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. Tuttavia, una volta riqualificato il fatto in tale contravvenzione, ha rilevato che il relativo termine di prescrizione, decorrente dalla data di accertamento del 20/11/2015, era ampiamente spirato. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e dando atto che non emergevano cause evidenti di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per la ricettazione occorre la consapevolezza, anche nella forma del dolo eventuale, della provenienza delittuosa della cosa ricevuta o acquistata; la mera negligenza nel verificare la provenienza non basta.

  • art. 712 c.p.

    La contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza si configura quando la condotta è connotata da colpa o leggerezza nell'acquisto, senza prova della consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La difesa aveva invocato l'ipotesi attenuata della ricettazione; la Corte non l'ha esaminata perché il motivo è stato assorbito dalla riqualificazione e dalla prescrizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa aveva invocato la particolare tenuità del fatto; la questione è rimasta assorbita dall'annullamento per prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norme indicate come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    La Corte ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, non emergendo cause evidenti di proscioglimento nel merito.

  • art. 158 c.p.

    Il termine di prescrizione è stato fatto decorrere dalla data di accertamento del reato, individuata nel 20/11/2015.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il dolo eventuale richiede elementi concreti dai quali desumere che l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa del bene; non basta una motivazione fondata su indici compatibili anche con semplice superficialità o negligenza.
  • Quando gli elementi valorizzati per la ricettazione non superano il livello della colpa nella verifica della provenienza, la condotta può essere riqualificata nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p.
  • La differenza tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza si gioca sulla prova della consapevole provenienza illecita: la prima richiede adesione psicologica al rischio, la seconda si arresta alla mancata diligenza nell'acquisto.
  • Se, a seguito di riqualificazione del fatto, risulta maturata la prescrizione del reato, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, salvo l'emersione di una causa evidente di proscioglimento nel merito.
  • I motivi di ricorso che attengono a attenuanti, ipotesi attenuate o particolare tenuità del fatto possono restare assorbiti quando la decisione viene definita con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventualePrescrizione del reato

Testo integrale

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