Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di rettifica e un atto di irrogazione sanzioni relativi a dichiarazioni di importazione di merci presentate nel 2011 e nel 2012 presso l'ufficio doganale di Milano Malpensa, poi riqualificate in diversa voce doganale a seguito di processo verbale redatto dalla dogana di Modena nel novembre 2013. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società e rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo competente alla revisione la dogana presso la quale era sorta l'obbligazione tributaria, cioè quella di importazione, e non applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012, e dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, perché le importazioni erano anteriori alla modifica normativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012, e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, sostenendo che la nuova regola sulla competenza dell'ufficio doganale che effettua le verifiche si applica anche se le importazioni sono avvenute prima dell'entrata in vigore della norma, purché gli accertamenti siano successivi al 29 aprile 2012. La società si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la modifica dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990, introdotta dall'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012, non ha natura interpretativa ma integrativa e si applica alle revisioni effettuate dopo il 29 aprile 2012. Ai fini della competenza rileva quindi la data dell'atto di accertamento e non quella delle importazioni. Poiché gli avvisi di rettifica e il processo verbale di contestazione erano successivi all'entrata in vigore della norma, era competente l'ufficio che aveva eseguito le verifiche, anche se le importazioni erano anteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il ricorso per cassazione.
art. 9, comma 3-decies, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
La norma è qualificata come disposizione che, dal 29 aprile 2012, attribuisce competenza alla revisione all'ufficio doganale che effettua le verifiche, anche se l'accertamento riguarda dichiarazioni presentate presso altro ufficio; non ha natura interpretativa e non opera retroattivamente, ma si applica agli atti emessi dopo la sua entrata in vigore.
art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990
Come modificato nel 2012, individua quale competente alla revisione l'ufficio che ha eseguito le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore.
artt. 3 e 326 TULD
Richiamati nel primo motivo di ricorso quale parte del quadro normativo sulla competenza e sulla disciplina doganale.
artt. 60 e 70 CDC (Reg. n. 450/2008/CE)
Richiamati nel primo motivo di ricorso nel tentativo di contestare la competenza dell'ufficio emittente.
art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel primo motivo di ricorso come disposizione sulla contestazione delle sanzioni amministrative tributarie.
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione ai vizi del provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- In materia doganale, la competenza alla revisione delle dichiarazioni va valutata alla luce della normativa vigente al momento in cui l'atto di accertamento viene emesso, secondo il principio tempus regit actum.
- La modifica legislativa che attribuisce competenza all'ufficio doganale che ha effettuato le verifiche ha natura procedimentale-integrativa e non interpretativa: non si applica retroattivamente, ma si applica a tutti gli accertamenti successivi alla sua entrata in vigore, anche se riferiti a importazioni anteriori.
- Ai fini della legittimità soggettiva dell'atto amministrativo rileva la sussistenza, al momento dell'emanazione, del presupposto fattuale richiesto dalla norma attributiva della competenza; il luogo dell'importazione diventa irrilevante se la revisione è successiva alla modifica normativa e avviene a seguito di verifiche dell'ufficio competente.
- Se il giudice di merito individua la competenza sulla base della data delle importazioni anziché sulla data dell'accertamento, incorre in falsa applicazione della norma sulla competenza e la decisione deve essere cassata.
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